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DECRETO-LEGGE 25 novembre 1995, n. 501

Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/11/1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 (in G.U. 12/01/1996, n.9).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1996)
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vigente al 06/11/2024
Testo in vigore dal: 27-11-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBLBICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni a favore delle imprese  di  autotrasporto  di  cose  per
conto  di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e  dei  Ministri dei trasporti e della navigazione e del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i  Ministri  delle
finanze e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
            Interventi per il settore dell'autotrasporto
                       di cose per conto terzi
  1.  Per  il  secondo semestre dell'anno 1994 e' concesso un credito
d'imposta di lire 210  miliardi  a  favore  delle  imprese  nazionali
autorizzate  all'esercizio  dell'autotrasporto  di  cose per conto di
terzi, nonche' un contributo di lire 8 miliardi  per  le  imprese  di
autotrasporto  di  Paesi  membri  dell'Unione  europea, rapportato ai
consumi di gasolio per autotrazione per  i  percorsi  effettuati  nel
territorio italiano.
  2.  Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi,
iscritti all'albo di cui  alla  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  e'
adottato,  ai  sensi  dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27
aprile 1990, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
giugno  1990,  n.  165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro  delle  finanze,  allo
scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere
ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  dell'imposta
locale sui redditi e dell'imposta sul  valore  aggiunto,  nonche'  in
sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di
imposta  sulle  retribuzioni  dei dipendenti e sui compensi da lavoro
autonomo.
  3. Il credito di imposta e' concesso fino ad un  massimo  di  cento
veicoli per impresa.
  4.  Per  gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea
e' adottato apposito decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione,  di  concerto  con il Ministro delle finanze, al fine di
consentire la concessione di un contributo rapportato ai  consumi  di
gasolio  per  autotrazione  per  i percorsi effettuati nel territorio
italiano, nell'ammontare e con le  modalita'  che  saranno  stabilite
nello stesso decreto.
  5.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede  mediante  riduzione
dello   stanziamento   iscritto  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente  utilizzando,  per  lire  27  miliardi, l'accantonamento
relativo  al  Ministero  del  tesoro  e,  per  lire   191   miliardi,
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione.