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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 1993, n. 605

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, recante l'approvazione del regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-10-1995
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vigente al 20/04/2024
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Testo in vigore dal:  10-10-1995

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto 16 maggio 1991, n. 198, recante il "Regolamento di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali" con cui vengono dettate disposizioni definitive in materia;
Visto l'art. 9 del sopracitato decreto 16 maggio 1991 con cui, in particolare al comma 1, viene precisato che le commissioni d'esame per l'accertamento del requisito di capacità professionale sono istituite su base regionale e che la sede delle singole commissioni (comma 5) è fissata nel capoluogo di regione;
Visto il decreto ministeriale 3199 del 4 novembre 1988 con cui sono state istituite su base regionale, con sede nel capoluogo di regione, le commissioni d'esame per l'accertamento del requisito di capacità professionale, tra cui quella per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto ministeriale 3289 del 17 novembre 1988 con cui la commissione d'esame per il Trentino-Alto Adige, con sede a Trento, è stata integrata con due membri aggregati a pieno titolo individuati in docenti designati dall'intendenza scolastica di lingua tedesca di Bolzano per le sedute d'esame che si svolgono per i candidati di lingua tedesca;
Considerata la richiesta dell'assessore ai trasporti della provincia autonoma di Bolzano con nota del 27 aprile 1992 con la quale viene fatta presente la opportunità di istituire una commissione d'esame per la provincia di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ed in particolare il comma 1 dell'art. 100 e l'art. 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige con particolare riguardo alla conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527, che trasferisce alle singole province di Trento e Bolzano le competenze inerenti alle attività dei comitati provinciali per l'albo;
Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato centrale trasmesso con nota del 17 marzo 1992 a seguito di richiesta formulata ai sensi dell'art. 8, punto e), della legge n. 298/74;
Ritenuta l'opportunità che per le province autonome di Trento e Bolzano vengano istituite due distinte commissioni d'esame, operanti ciascuna nell'ambito della propria competenza territoriale, al fine di meglio garantire i diritti dei cittadini del gruppo linguistico tedesco;
Considerata la necessità di integrare e modificare l'art. 9 del predetto decreto 16 maggio 1991, n. 198;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;
Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/88, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri (nota n. 531-CT 561/4.1 del 27 aprile 1993);
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 28 gennaio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Commissioni d'esame per le province di Trento e Bolzano
1. Dopo il comma 5 dell'art. 9 del decreto ministeriale 16 maggio 1991, n. 198, sono inseriti i seguenti commi:
"5-bis. Per la regione Trentino-Alto Adige sono istituite due commissioni d'esame una per la provincia di Trento ed una per la provincia di Bolzano secondo la stessa composizione e gli stessi criteri e modalità relativi alle commissioni regionali di cui ai precedenti commi 1 e 2.
"5-ter. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari dei corrispondenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. che sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da altri funzionari del medesimo ufficio provinciale M.C.T.C. da nominarsi in qualità di supplente. Entrambi i funzionari sono designati dai rispettivi direttori dei competenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. di Trento e Bolzano.
"5-quater. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di provincia per i candidati residenti nella provincia medesima.
"5-quinquies. I componenti delle commissioni di Bolzano dovranno avere piena conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca al fine di garantire quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 100".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 aprile 1993

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 aprile 1993 Il Ministro: TESINI

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1995

Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 214 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".
- La direttiva CEE n. 561/74 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 308 del 19 novembre 1974.
- La direttiva CEE n. 438/89, modificativa della direttiva n. 74/561, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 212 del 22 luglio 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 14 settembre 1989, 2a serie speciale.
- Il D.M. 16 maggio 1991, n. 198, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1991.
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972.
- Il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 15 novembre 1976.
- Il D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 187.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 9 del D.M. n. 198/1991, come sopra modificato, è il seguente:
"Art. 9 (Composizione delle commissioni d'esame). - 1.
Le composizioni d'esame istituite con decreto del Ministro dei trasporti su base regionale sono composte come segue:
Presidente:
dirigente o funzionario almeno dell'ottavo livello della M.C.T.C.
Membri:
un funzionario almeno del settimo livello della M.C.T.C., due docenti della scuola media superiore: uno di diritto ed uno di ragioneria;
tre rappresentanti delle associazioni di categoria degli autotrasportatori designati dal comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di merci per conto di terzi.
2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente almeno di ottavo o settimo livello rispettivamente per il presidente ed il funzionario della M.C.T.C., della medesima specializzazione per i docenti od appartenenti alle stesse associazioni per i rappresentanti delle associazioni di categoria. Il supplente partecipa alle sedute d'esame in caso di assenza o di impedimento del titolare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dai corrispondenti segretari dei comitati provinciali capoluoghi di regione.
4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria saranno svolte da altro funzionario del medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualità di supplente in seno alla corrispondente commissione di esame, a seguito di designazione da parte del direttore dell'ufficio stesso.
5. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.
5-bis. Per la regione Trentino-Alto Adige sono istituite due commissioni d'esame una per la provincia di Trento ed una per la provincia di Bolzano secondo la stessa composizione e gli stessi criteri e modalità relativi alle commissioni regionali di cui ai precedenti commi 1 e 2.
5-ter. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari dei corrispondenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. che sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, da altri funzionari del medesimo ufficio provinciale M.C.T.C. da nominarsi in qualità di supplente. Entrambi i funzionari sono designati dai rispettivi direttori dei competenti uffici provinciali della Direzione generale M.C.T.C. di Trento e Bolzano.
5-quater. Gli esami avranno frequenza almeno mensile e si svolgeranno con sede nel capoluogo di provincia per i candidati residenti nella provincia medesima.
5- quinquies. I componenti delle commissioni di Bolzano dovranno avere piena conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca al fine di garantire quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 2 e 100.
6. Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti".
- Il testo degli articoli 2 e 100 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) è il seguente:
"Art. 2. - Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali".
"Art. 100. - I cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti cogli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella Provincia stessa.
Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale Provincia può essere usata la lingua italiana e la lingua tedesca.
Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.
Salvo i casi previsti espressamente - e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici - è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare".