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MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 luglio 1995, n. 393

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, concernente disposizioni in materia di controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 22/9/1995
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Testo in vigore dal:  22-9-1995

IL MINISTRO DELLE RISORSE

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto ministeriale del 2 giugno 1992, n. 339, recante: "Disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 17 luglio 1992, modificato dal decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 67 del 22 marzo 1993;
Visto il regolamento CEE n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, concernente i controlli di qualità degli ortofrutticoli freschi che abroga il regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione, del 24 dicembre 1969, relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche ad alcune norme regolamentari contenute nel citato decreto ministeriale n. 339 del 1992 modificato dal decreto ministeriale n. 72 del 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 aprile 1995;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. E-816 del 3 agosto 1995; Decreta:

Art. 1

1. All'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, modificato dal decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72, le parole "all'esercizio delle attività" sono sostituite con "a gestire impianti".
2. All'art. 2 del decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, modificato dal decreto ministeriale 9 febbraio 1993, n. 72, è aggiunto il seguente comma 3:
" 3. L'operatore produttore agricolo può condizionare il proprio prodotto in azienda, se è iscritto nel registro degli operatori".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento CEE n. 2251/92 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 219 del 4 agosto 1992 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 28 settembre 1992 - 2a serie speciale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle emanate dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.