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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1995, n. 378

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, in materia di attività lavorativa a carattere stagionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/9/1995
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Testo in vigore dal:  30-9-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, recante l'elenco che determina le attività a carattere stagionale di cui al predetto art. 1, secondo comma, lettera a);
Visto l'art. 1, sesto comma, secondo inciso, della citata legge n. 230 del 1962, che prevede la possibilità di apportare modifiche all'elenco predetto;
Considerato che nel settore del turismo le attività presso le aziende di stagione postulano l'utilizzazione di personale a tempo determinato per il periodo d'apertura;
Considerato, altresì, che le assunzioni connesse alle attività turistico-ricettive soddisfano, per l'effetto, alla esigenza di sostegno e di incremento dei livelli occupazionali in rapporto ai conclamati obiettivi di flessibilità delle condizioni di impiego;
Valutata l'opportunità di integrare conseguentemente il cennato elenco con la previsione del riconoscimento del carattere di stagionalità delle attività svolte presso aziende turistiche ad apertura stagionale, ovvero che abbiano un periodo determinato di chiusura durante l'anno;
Sentite le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le quali hanno espresso parere favorevole in sede ministeriale e successivamente concordato apposita conforme dichiarazione congiunta nell'accordo del 30 settembre 1994, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro nel settore turismo;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 1995;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il numero 48 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, è sostituito dal seguente:
"48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1995

Atti di Governo, registro n. 96, foglio n. 8 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valori di legge ed i regolamenti.

- Il testo dell'art. 1, secondo comma, lettera a), della legge n. 230/1962 (Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) è il seguente: "È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto: a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato

dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che

con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta

giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di

"regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio

di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.