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DECRETO-LEGGE 13 luglio 1995, n. 287

Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale e delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-7-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1995, n. 343 (in G.U. 19/08/1995, n.193).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2001)
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Testo in vigore dal: 18-4-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di agevolare la
trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali, nonche'
di  avviare  interventi urgenti a favore delle imprese cantieristiche
ed  armatoriali  per  fronteggiare  lo  stato  di  grave crisi in cui
attualmente versano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 luglio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                       Provvedimenti a favore
                del settore portuale e dell'armamento

  1.  Per  far  fronte  alle  ulteriori esigenze e per consentirne la
piena  operativita',  sono  autorizzati,  in  favore  della  gestione
commissariale  del  fondo  gestione  istituti contrattuali lavoratori
portuali  in  liquidazione,  limiti  di  impegno decennali di lire 25
miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25
miliardi  per  l'anno  1996  e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si
provvede  mediante  corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli
anni  medesimi,  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio
triennale  1995-1997,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno  1995,  all'uopo  utilizzando
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione.
  2.  A  valere  sulle  risorse  finanziarie  di  cui  al comma 1, il
commissario  liquidatore,  anche mediante la contrazione di ulteriori
mutui,  con  le  modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22
gennaio  1990,  n.  6,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58, provvede:
    a)  alla  copertura  dei  maggiori  oneri,  valutati  in  lire 90
miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge
22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo  1990,  n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21
giugno 1995, n. 237, nonche' di quelli, valutati in lire 40 miliardi,
di  cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  6  aprile 1983, n. 103,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a
favore   degli   enti   previdenziali,   al   cui  rimborso  provvede
direttamente la gestione commissariale medesima;
    b)  alla  proroga  per  l'anno 1995 del beneficio di integrazione
salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 giugno
1995,  n.  237,  nel  limite di milleottocento unita', ivi compresi i
dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma
1,  della  legge  28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e,
qualora  non  pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno
1996;
    c) per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e per favorire il processo di sviluppo e di allineamento
dei  porti italiani a quelli europei, agli interventi per il sostegno
delle attivita' di riconversione e ristrutturazione delle compagnie e
dei gruppi portuali, ivi compresa la compagnia carenanti del porto di
Genova,  ovvero  per  consentirne la chiusura definitiva. L'ammontare
complessivo  degli  interventi,  destinati alle compagnie e ai gruppi
portuali  che  non  fruiscono degli sgravi degli oneri sociali di cui
alla  sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  -  1a  serie speciale n. 24 del 19 giugno
1991,  pari  a lire 100 miliardi, e' ripartito per il 70 per cento in
misura  proporzionale  al  numero  dei  lavoratori e degli addetti in
organico  alla data del 18 marzo 1995, e per il restante 30 per cento
sulla  base  del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A
tali  fini occorrera' valutare il piano predisposto dalle compagnie e
dai  gruppi  portuali  interessati  al  risanamento  della  gestione,
articolato  in  un  triennio  o  in un periodo superiore, il progetto
connesso  agli  investimenti  ed  il programma operativo. Nell'ambito
della  percentuale  del  30  per  cento  potranno  essere considerate
situazioni  di  compagnie  e  gruppi  portuali  del Mezzogiorno e del
territorio  lagunare,  per  i  quali  si  riscontri  la necessita' di
particolari  interventi a sostegno delle attivita' di riconversione e
ristrutturazione.
  2-bis.  Per le medesime finalita' di cui al comma 2, lettera c), si
provvede  utilizzando  le somme dovute dall'INPS, in attuazione della
citata  sentenza della Corte costituzionale n. 261 del 1991, a titolo
di  sgravi  degli oneri sociali a favore delle compagnie e dei gruppi
portuali  operanti nei territori di cui alla legge 16 aprile 1973, n.
171,  e  al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.  218,  e  relative  a  periodi contributivi anteriori alla data di
pubblicazione  della medesima sentenza. A tal fine, le suddette somme
affluiscono,  per  l'ammontare  complessivo di pertinenza, a ciascuna
compagnia  o  gruppo  portuale, unitamente a quelle gia' versate alla
gestione  commissariale  del  fondo  gestione  istituti  contrattuali
lavoratori   portuali   in  liquidazione  che  provvede  al  relativo
rimborso,  per un ammontare complessivo pari a lire 160 miliardi. Per
le   stesse   finalita'   alle  societa'  cooperative  costituite  da
lavoratori   e  dipendenti  delle  organizzazioni  portuali  e  delle
compagnie  e  dei gruppi portuali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
  3.  A  valere  sulle  medesime  risorse  di  cui  al comma 1, anche
mediante  le  modalita' di cui al comma 2, il commissario liquidatore
provvede  altresi'  agli interventi, valutati in complessive lire 100
miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:
    a)  di  un  contributo  equivalente all'importo complessivo delle
ritenute  a  titolo  di  acconto operate nell'anno 1995 nei confronti
della  gente  di  mare  ai  sensi  dell'articolo  23  del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    b)  di  un  contributo  mensile  per  il  periodo di imbarco, non
superiore  a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo
ufficiale  di  macchina  e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre
1996; (2) (3) ((4))
    c)  di  un  contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai
corsi,  compreso  vitto  e  alloggio, resi obbligatori dalla legge 21
novembre  1985,  n.  739,  nonche'  ai  corsi  per  la  formazione di
personale   di   bordo   polivalente   e  ai  corsi  di  preparazione
all'esercizio  delle  stazioni di bordo del sistema globale marittimo
di  soccorso  e  di  sicurezza,  denominato  "GMDSS - Global Maritime
System  and  Safety  System",  indetti  entro la medesima data del 31
dicembre 1996. (2) (3) ((4))
  4.  I  benefici  di  cui  al  comma  3 sono previsti per le imprese
armatrici  aventi  requisiti per essere proprietarie di navi italiane
ai  sensi  degli  articoli  143 e 144 del codice della navigazione in
relazione  all'esercizio  di navi battenti la bandiera nazionale, con
esclusione  delle  unita'  da  diporto  e  da  pesca,  di  quelle  di
proprieta'  dello Stato o di enti pubblici, nonche', limitatamente al
contributo  di cui al comma 3, lettera a), delle unita' mercantili in
servizio  di  cabotaggio  per il quale sia operante la riserva di cui
all'articolo  224  del  codice della navigazione, ovvero in regime di
convenzione  con  lo  Stato  e, limitatamente ai contributi di cui al
comma  3,  lettere a) e b), delle unita' adibite ai servizi portuali.
Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti
alla  gestione,  per  ciascun  anno  solare,  anche  in base ad altre
disposizioni  di  legge e, complessivamente, non possono superare per
ciascuna  nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del
decreto-legge  18  ottobre  1990,  n.  296, convertito dalla legge 17
dicembre 1990, n. 383.
  4-bis.  Agli  interventi  di  cui  al  comma  3,  lettera  c),  con
esclusione di quelli previsti per i corsi di formazione del personale
polivalente  possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle
matricole  della  gente di mare che, successivamente alla data del 18
gennaio 1995, abbiano frequentato a proprie spese i corsi.
  4-ter.  A  valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalita'
di  cui  al  comma 2, sono concessi i contributi per la riconversione
professionale degli ufficiali radiotelegrafisti nonche' il contributo
mensile per il periodo di imbarco, non superiore a ventiquattro mesi,
pari  a  lire  3.500.000,  per  ciascun  ufficiale  radiotelegrafista
imbarcato  in  soprannumero  sulla tabella di armamento entro la data
del 31 dicembre 2000.
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AGGIORNAMENTO (2)
  Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla
L.  23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che
"Il  termine  di  cui  all'articolo  1, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge  13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, e' prorogato al 31 dicembre 1998."
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AGGIORNAMENTO (3)
  La L. 28 dicembre 1999, n. 522 ha disposto (con l'art. 11, comma 4)
che  "Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge  13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 8 agosto 1995, n. 343, e' differito al 31 dicembre 2001,
fermo restando il limite di spesa ivi indicato."
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AGGIORNAMENTO (4)
  La  L. 16 marzo 2001, n. 88 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che
a  decorrere dal 1° gennaio 2001, agli interventi di cui all'articolo
1,  comma  3,  lettere  b) e c), del decreto-legge 13 luglio 1995, n.
287, provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione.