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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230

Attuazione delle direttive 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-6-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2020)
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Testo in vigore dal: 28-6-1995
al: 14-9-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 30 luglio 1990, n. 212, ed in particolare l'articolo
4, recante delega al Governo per  l'attuazione  delle  direttive  del
Consiglio 80/836/EURATOM, 84/467/EURATOM e 84/466/EURATOM in  materia
di  tutela  dalle  radiazioni  ionizzanti  per   i   lavoratori,   la
popolazione e le persone sottoposte ad esami e trattamenti medici; 
  Vista la  legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  ed  in  particolare
l'articolo 41, recante proroga del termine della  delega  legislativa
contemplata dall'articolo 4 della  citata  legge  n.  212  del  1990,
nonche'  delega  al  Governo   per   l'attuazione   della   direttiva
89/618/EURATOM in materia di informazione  della  popolazione  per  i
casi di emergenza radiologica; 
  Vista la  legge  22  febbraio  1994,  n.  146,  ed  in  particolare
l'articolo 6, recante proroga del termine  della  delega  legislativa
contemplata dall'articolo 41 della citata  legge  n.  142  del  1992,
nonche' delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle  direttive  del
Consiglio 90/641/EURATOM e 92/3/EURATOM, in materia, rispettivamente,
di  protezione  operativa  dei  lavoratori  esterni  dai  rischi   di
radiazioni  ionizzanti  e  di  sorveglianza  e  di  controllo   delle
spedizioni transfrontaliere di residui radioattivi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995; 
  Acquisiti i pareri delle competenti  commissioni  permanenti  della
Cam- era dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome; 
  Sentiti l'Ente per le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente
(ENEA), l'Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza  del
lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanita' (ISS), il  Consiglio
nazionale  delle  ricerche  (CNR)  e  l'Agenzia  nazionale   per   la
protezione dell'ambiente (ANPA); 
  Sentito  il  Consiglio   interministeriale   di   coordinamento   e
consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e  alla
protezione sanitaria della  popolazione  e  dei  lavoratori,  di  cui
all'articolo 10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio 1964, n. 185; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 1995; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,
di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno,  della  difesa,  dei
trasporti e della navigazione, della  sanita',  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente,  dell'universita'  e  della  ricerca   scientifica   e
tecnologica, per il coordinamento della protezione civile  e  per  la
funzione pubblica; 
 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: 
    a) alla costruzione, all'esercizio ed alla  disattivazione  degli
impianti nucleari; 
    b) alla produzione,  importazione,  esportazione,  manipolazione,
trattamento, impiego,  commercio,  detenzione,  deposito,  trasporto,
cessazione  della  detenzione,  raccolta  e  smaltimento  di  materie
radioattive ed a qualsiasi altra attivita' o situazione che  comporti
un rischio significativo derivante dalle radiazioni  ionizzanti,  ivi
comprese le attivita' con macchine radiogene, le attivita'  minerarie
e le esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni, quando  ricorrano
le condizioni stabilite nell'allegato I. 
  2. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente
decreto definite nell'allegato I sono aggiornate, in  relazione  agli
sviluppi  della  tecnica  ed   alle   direttive   e   raccomandazioni
dell'Unione europea, con decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della sanita',  di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, del lavoro e della  previdenza  sociale  e  per  la
funzione pubblica, sentita  l'Agenzia  nazionale  per  la  protezione
dell'ambiente (ANPA), l'Istituto superiore per la  prevenzione  e  la
sicurezza nel lavoro (ISPESL), l'Istituto superiore di sanita'  (ISS)
e la Conferenza Stato Regioni. Con gli stessi decreti  sono  altresi'
individuate,  in  relazione  agli  sviluppi  della  tecnica  ed  alle
direttive e raccomandazioni dell'Unione europea, specifiche modalita'
di applicazione per attivita' e situazioni particolari, tra le  quali
quelle che comportano esposizioni a sorgenti naturali di radiazioni. 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    programmazione    delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          italiana 28  dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
          - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al  Governo
          dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce  che
          essa  non  puo'  avvenire  se  non  con  determinazione  di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti. 
          - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi il valore di legge e  i
          regolamenti. 
          - La legge 30 luglio 1990,  n,  212  conferisce  delega  al
          Governo  per  l'attuazione  di  direttive  delle  Comunita'
          europee  in  materia  di  sanita'  e  di   protezione   dei
          lavoratori. Si trascrive il testo dell'art. 4: 
          "Art. 4 (Tutela  delle  radiazioni  ionizzanti).  -  1.  Il
          decreto legislativo in materia di tutela  delle  radiazioni
          ionizzanti sara' informato ai principi e criteri  contenuti
          nelle direttive da attuare e dovra' comunque garantire  con
          la massima efficacia la tutela  fisica  e  sanitaria  della
          popolazione e dei lavoratori. 
          2. La delega di cui all'articolo  1  non  si  estende  alla
          disciplina in  materia  di  localizzazione  degli  impianti
          nucleari nonche' a quella relativa ai rischi  di  incidenti
          rilevanti connessi con le attivita' nucleari. 
          3. Sullo schema di decreto legislativo di cui al  comma  1,
          fermo quanto disposto  dall'articolo  1,  sono  sentiti  il
          Comitato  nazionale  per  la  ricerca  e  per  lo  sviluppo
          dell'energia nucleare e delle energie  alternative  (ENEA),
          l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza  del
          lavoro (ISPESL), l'Istituto  superiore  di  sanita'  ed  il
          Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)" 
          - La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee (legge  comunitaria  per
          il 1991). L'art 41 cosi' recita: 
          "Art.  41  (Protezione  dalla  radioattivita':  criteri  di
          delega). - 1. L'attuazione della  direttiva  89/618/Euratom
          sara' informata ai principi e criteri  direttivi  stabiliti
          dall'articolo  4  della  legge  30  luglio  1990,  n.  212,
          relativo all'attuazione delle direttive sulla tutela  dalle
          radiazioni ionizzanti di cui  all'allegato  B  della  legge
          predetta. 
          2. Allo scopo di assicurare una organica  attuazione  delle
          direttive di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo
          1, comma 1,  della  presente  legge  si  applica  anche  ai
          decreti legislativi di attuazione delle  direttive  di  cui
          all'allegato B alla legge 30 luglio 1990, n. 212". 
           - La direttiva 89/618/Euratom e' pubblicata in GUCE  n.  L
          357 del 7 dicembre 1989. 
           - La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  (legge   comunitaria
          1993). 
           - La direttiva 90/641/Euratom e' pubblicata in GUCE  n.  L
          349 del 13 dicembre 1990. 
           - La direttiva 92/3/Euratom e' pubblicata in GUCE n. L  35
          del 12 febbraio 1992. 
           - Il D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185,  che  disciplina  la
          "Sicurezza  degli  impianti  e  protezione  sanitaria   dei
          lavoratori e delle  popolazioni  contro  i  pericoli  delle
          radiazioni  ionizzanti  derivanti   dall'impiego   pacifico
          dell'energia  nucleare"  e'  pubblicato  come   S.O.   alla
          Gazzetta Ufficiale n. 95 del 16 aprile 1964.