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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1995, n. 166

Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/5/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2001)
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Testo in vigore dal:  30-5-1995 al: 9-6-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1994, n. 632, con il quale, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera e), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è stato emanato il regolamento recante il riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Considerata l'opportunità di provvedere con ulteriori distinti regolamenti all'attuazione di quanto disposto dall'art. 12, commma 1, lettere a), b), d), e) ed e-bis), del suddetto decreto-legge;
Riconosciuta la necessità di regolamentare, in primo luogo, l'organizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge;
Effettuato il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;
Ritenuto di dover espungere dall'art. 8 dello schema di provvedimento sottoposto al parere del Consiglio di Stato la disposizione che attribuisce all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni l'attività di accreditamento dei laboratori di prova e di riconoscimento di organismi tecnici in quanto non conforme alla normativa comunitaria in materia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Uffici ausiliari
1. Il Ministro si avvale del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria particolare, dell'ufficio stampa. I Sottosegretari di Stato si avvalgono delle rispettive segreterie particolari.
2. Nell'ambito dei suoi uffici ausiliari il Ministro può avvalersi di esperti incaricati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. Detti incarichi possono essere conferiti ad un numero massimo di tre esperti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione di decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 1933, n. 546: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".