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LEGGE 12 aprile 1995, n. 116

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI).

note: Entrata in vigore della legge: 7/5/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/04/2012)
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Testo in vigore dal:  7-5-1995
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Rapporti tra Stato ed UCEBI)
1. I rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 marzo 1993, allegata alla presente legge.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti dell'UCEBI, delle Chiese da essa rappresentate e degli enti, istituzioni, associazioni, organismi e delle persone che in essa hanno parte, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.