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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 115

Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-5-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/10/2005)
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Testo in vigore dal:  5-5-1995 al: 30-7-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 43, recante la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e della sanità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Obiettivi e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto sono intese a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano laddove non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:
a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a tale prodotto;
b) se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni del presente decreto si applicano solo per gli aspetti non disciplinati.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 43 così recita:
"Art. 43 (Sicurezza generale dei prodotti: criteri di delega). -
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio n. 92/59/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) saranno previste le modalità per individuare i prodotti e i settori non assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva;
b) saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;
c) il controllo della conformità dei prodotti agli obblighi di sicurezza sarà assegnato ad organi che già presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni; detti organi, per l'eventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno avvalersi di laboratori di prova accreditati secondo la vigente normativa comunitaria;
d) saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonché l'informazione alle persone che potrebbero essere esposte a rischio nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumità;
e) sarà assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva".
- La direttiva n. 92/59/CEE è pubblicata in GUCE n. L 228 dell'11 agosto 1992.

Nota all'art. 1:

- Il D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 123, reca attuazione della direttiva n. 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.