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DECRETO-LEGGE 7 aprile 1995, n. 105

Disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.

note: Entrata in vigore del decreto: 11/4/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/1996)
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Testo in vigore dal:  11-4-1995 al: 9-6-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a prorogare i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per i lavoratori della GEPI e dell'INSAR;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni per l'attivazione dei lavori socialmente utili
1. Al fine di consentire l'attivazione di lavori socialmente utili, con priorità per i lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato ai sensi del comma 4 e, in attesa della revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a questi ultimi trova applicazione la normativa previgente a quella recata dall'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, integrata ai sensi del comma 2. La commissione regionale per l'impiego e, per i progetti interregionali, la commissione centrale per l'impiego, provvedono, anche attraverso apposite sottocommissioni, all'approvazione del progetto entro venti giorni, decorsi i quali il medesimo si intende approvato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono integrate dalle seguenti norme dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451: comma 1, relativamente ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti; comma 3, come modificato dal comma 3 del presente articolo; comma 4; comma 7; comma 8; comma 9, lettera f), per la parte in cui si prevede la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e si consente che, per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati nel progetto medesimo.
3. All'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionale alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante".
4. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per il finanziamento dei piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 129 miliardi per l'anno 1995. Nell'ambito delle disponibilità un importo non inferiore al sessanta per cento è ripartito a livello regionale in relazione al numero dei lavoratori di cui al comma 5 e all'articolo 5 e le relative risorse sono impegnate per il finanziamento di progetti che utilizzano i medesimi lavoratori.
5. Ai soggetti di cui all'articolo 6, commi 1, lettere b) e c), 3, 4 e 5, nei cui confronti siano cessati al 31 dicembre 1994 ovvero cessino entro il 31 maggio 1995 i trattamenti di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale e che non abbiano più titolo a fruire per ulteriori periodi di alcuno dei predetti trattamenti, compete un sussidio nella misura pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera a) dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, limitatamente ai periodi di loro utilizzazione in lavori socialmente utili e per un massimo di dodici mesi. Il sussidio è a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, nei limiti delle risorse preordinate alle finalità di cui al medesimo comma.
6. Fino al 31 maggio 1995, ai soggetti di cui al comma 5 che non siano utilizzati in lavori socialmente utili è corrisposto un sussidio fissato:
a) per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 marzo 1995, nella misura del 70 per cento dell'ultimo trattamento di integrazione salariale, di mobilità ovvero di disoccupazione speciale fruito; tale misura non può essere comunque superiore all'importo derivante dalla misura del 64 per cento di cui al predetto comma 5;
b) per il periodo dal 1 aprile 1995 al 31 maggio 1995, nella misura del 64 per cento di cui al medesimo comma 5, ridotta del 30 per cento; tale misura non può essere comunque superiore all'importo del sussidio previsto nel periodo di cui alla lettera a).
7. Per il sussidio di cui al comma 5 e per quello di cui al comma 6, trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità e di mobilità, ivi compresi l'iscrizione nelle liste di mobilità, la cancellazione dalle stesse e il diritto di precedenza nell'assunzione, rispettivamente, previsti dall'articolo 6, dall'articolo 9 e dall'articolo 8, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.
8. Per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in corso alla data del 31 dicembre 1994, in lavori socialmente utili, di soggetti nei cui confronti siano cessati o cessino entro il 31 maggio 1995 i trattamenti di integrazione salariale o di mobilità, ai medesimi soggetti compete il sussidio di cui al comma 5 fino al completamento del progetto e comunque non oltre il 31 maggio 1995.
9. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei lavori socialmente utili di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274. Per i disoccupati utilizzati nei cantieri scuola e lavoro continua a trovare applicazione l'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modificazioni e integrazioni.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 342 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.