stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 27 marzo 1995, n. 88

Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-3-1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1997)
nascondi
  • Articoli
  • REGOLARIZZAZIONE DI VIOLAZIONI EDILIZIE
  • 1
  • ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANATORIA EDILIZIA
    E DISPOSIZIONI VARIE
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • NORME IN MATERIA DI CONTROLLO, DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN
    MATERIA URBANISTICO-EDILIZIA E DI INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITÀ
    EDILIZIA.
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Testo in vigore dal:  28-3-1995 al: 27-5-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di rilanciare le attività economiche e favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, nonché per la semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze, della difesa e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 39
della legge 23 dicembre 1994, n. 724
1. All'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, quarto periodo, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda";
b) al comma 18 le parole: "modificativi di quelli" sono sostituite dalle seguenti: "modificative di quelle";
c) alla tabella B, le parole: "10.000 a mc", riferite all'ultima tipologia di abuso, sono sostituite dalle seguenti: "10.000 a mq oltre all'importo previsto fino a 750 mc";
d) al titolo della tabella D sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori" e la parola: "dovuti" è sostituita dalla seguente: "dovuta"; alle lettere a), b) e c) sono soppresse le parole: "e degli oneri concessori".