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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1995, n. 71

Regolamento recante norme per la trasposizione di una specifica tecnica in regola tecnica valida per l'omologazione in ambito nazionale delle apparecchiature dei terminali mobili d'utente del sistema radiomobile analogico pubblico di comunicazione operante nella banda dei 900 MHz.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/3/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/11/1995)
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Testo in vigore dal:  31-3-1995

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Vista la legge 22 maggio 1980, n. 209, che modifica gli articoli 398 e 399 del sopracitato testo unico n. 156/1973 relativamente alla prevenzione e all'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, per l'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1990, n. 33, concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, che approva il regolamento recante disposizioni di attuazione della predetta legge 28 marzo 1991, n. 109;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 476, concernente l'attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, concernente l'attuazione della direttiva 91/263/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazioni;
Visto il parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. GM/85768/4267DL del 28 dicembre 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) "apparecchiatura terminale": l'apparecchiatura d'utente destinata ad essere collegata direttamente o indirettamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico;
b) "punto terminale di rete": per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa del gestore pubblico, cui possono collegarsi le apparecchiature utilizzate dall'utente;
c) "impianto mobile": sistema d'utente costituito da una apparecchiatura terminale nonché da un adeguato sistema d'antenna e relativi accessori, collegati via radio ai punti terminali della rete pubblica.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.