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DECRETO-LEGGE 1 marzo 1995, n. 59

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonchè di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/3/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/1995)
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Testo in vigore dal:  1-3-1995 al: 30-4-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Informazioni dovute all'Ufficio del Garante
per la radiodiffusione e l'editoria
1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 20 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:
a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;
b) nome e codice fiscale del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;
c) sede legale;
d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;
e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;
f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità.
2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1.
4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.