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DECRETO-LEGGE 31 gennaio 1995, n. 29

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1995)
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Testo in vigore dal:  31-1-1995 al: 1-4-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, in esito al referendum popolare, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Trasferimento di funzioni
in materia di turismo e di spettacolo
1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'amministrazione centrale dal presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le regioni concorrono alla elaborazione e alla attuazione della politica nazionale e comunitaria in materia di spettacolo. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5 si provvede a regolamentare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;
b) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
c) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonché per le attività di prosa, lirica, concertistica, danza, corali, festival e altre manifestazioni, anche a carattere sperimentale, fatta salva la competenza dello Stato per le attività e gli enti di interesse nazionale.
4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, si provvede a regolamentare l'esercizio delle funzioni delle regioni, come stabilito dal comma 3, facendo comunque salva la competenza dello Stato sugli enti e le attività di interesse nazionale ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al predetto comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni entro il 31 dicembre 1995 dei necessari mezzi finanziari, sulla base dei programmi annuali di sostegno alle attività di cui al comma 3 che verrano proposti dalle singole regioni.
6. Entro il 31 dicembre 1995 il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone la ripartizione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo tra lo Stato e le regioni.
7. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso dei medesimi, alle regioni o a enti pubblici regionali o a enti locali territoriali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.
8. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi del comma 1, le regioni si avvalgono del personale inquadrato nei rispettivi ruoli organici in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi compreso il personale trasferito ai sensi del comma 7, senza procedere a nuove assunzioni di personale.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente il fine di raccogliere risorse pubbliche nazionali e comunitarie da versare ad un apposito capitolo di entrata da riassegnare al Fondo per essere destinata all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana, accordando priorità alle proposte progettuali finalizzate all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla legislazione nazionale e dalle normative comunitarie. Il Fondo è gestito attraverso apposite convenzioni stipulate dallo Stato e dalle regioni con società, enti e istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica. Le convenzioni devono prevedere idonee forme di partecipazione alla gestione del Fondo da parte delle organizzazioni a carattere generale e di categoria del settore del turismo, maggiormente rappresentative a livello nazionale.
10. Le disponibilità relative ai finanziamenti di progetti disposti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e dell'articolo 12-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che risultino inutilizzate a seguito di revoca dei finanziamenti disposti, sono destinate al Fondo nazionale per lo sviluppo turistico di cui al comma 9.