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DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1995, n. 9

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/01/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1995)
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Testo in vigore dal:  17-1-1995 al: 17-3-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, così come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituito dal seguente:
"La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni, nel definire tale disciplina, nell'esercizio della loro autonomia, tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare secondo i principi ed i criteri della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della presente legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti comunque salvi i limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Sono fatti salvi le competenze, i divieti di immissione ed i limiti di accettabilità stabiliti da leggi che disciplinano materie specifiche".
3. Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al comma 1 da parte delle regioni, restano ferme le prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in materia di scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale previsto dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa dell'attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991.