DECRETO-LEGGE 16 gennaio 1995, n. 9

Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/01/1995.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1995)
Testo in vigore dal: 17-1-1995
al: 17-3-1995
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in materia di disciplina degli scarichi delle pubbliche
fognature;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 gennaio 1995;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri  di grazia e
giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il
coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n.
319,  cosi'  come sostituito dall'articolo 17 della legge 24 dicembre
1979, n. 650, e' sostituito dal seguente:
  "La  disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, servite o
meno da impianti pubblici di depurazione, e quella degli insediamenti
civili  che non recapitano in pubbliche fognature sono definite dalle
regioni  con  i  rispettivi  piani  di risanamento delle acque di cui
all'articolo   4.   Le   regioni,   nel   definire  tale  disciplina,
nell'esercizio  della  loro  autonomia,  tengono  conto dei limiti di
accettabilita'  fissati  dalle  tabelle allegate alla presente legge,
cui  possono derogare secondo i principi ed i criteri della direttiva
91/271/CEE  del  Consiglio,  del  21 maggio 1991, tenendo conto delle
indicazioni  contenute  nella  delibera 30 dicembre 1980 del Comitato
interministeriale  previsto  dall'articolo  3  della  presente legge,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10 gennaio 1981, fatti
comunque   salvi  i  limiti  di  accettabilita'  inderogabili  per  i
parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile".
  2.  Dopo  il  secondo  comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio
1976, n. 319, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
  "Sono  fatti  salvi  le  competenze,  i  divieti di immissione ed i
limiti  di accettabilita' stabiliti da leggi che disciplinano materie
specifiche".
  3.  Fino alla definizione della disciplina degli scarichi di cui al
comma  1  da  parte  delle  regioni,  restano  ferme  le prescrizioni
adottate,  anteriormente  alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  in  materia  di  scarichi  civili  che  non  recapitano  in
pubbliche  fognature  e  di  scarichi delle pubbliche fognature ed in
particolare  quelle di cui alla delibera in data 30 dicembre 1980 del
Comitato  interministeriale  previsto  dall'articolo 3 della legge 10
maggio  1976, n. 319, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 10
gennaio 1981.
  4.  Le  disposizioni  del  presente  decreto si applicano in attesa
dell'attuazione  della  direttiva  91/271/CEE  del  Consiglio, del 21
maggio 1991.