stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 novembre 1993, n. 604

Regolamento recante modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 5 giugno 1985, n. 283, adottato con decreto ministeriale 9 marzo 1987, n. 172.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/1/1995
nascondi
vigente al 19/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • 2
  • Allegati
Testo in vigore dal:  29-1-1995

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 5 giugno 1985, n. 283, recante norme per la utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con standards qualitativi minimi, in relazione all'uso cui devono venire destinati;
Visto l'art. 5 della legge n. 283/1985 con il quale si attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, il potere di emanare il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Visto il regolamento di esecuzione emanato con decreto 9 marzo 1987, n. 172;
Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche al regolamento stesso;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;
Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 16 luglio 1993, n. 125420;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. La definizione dei formati prevista dall'art. 3 della legge 5 giugno 1985, n. 283, è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità delle norme UNI.
2. L'art. 11 del decreto 9 marzo 1987, n. 172, è soppresso con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma precedente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge n. 283/1985:
"Art. 5. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, emana il regolamento di esecuzione con il quale determina i criteri per la classificazione delle carte e degli altri manufatti cartari, tenendo conto delle loro caratteristiche qualitative e della loro idoneità alle varie utilizzazioni, stabilisce le caratteristiche delle singole categorie di prodotti cartari ed indica per quali di esse può essere ammessa la presenza di puntini colorati o di altri difetti tollerabili con riferimento ai vari usi cui le diverse categorie di prodotto vanno destinate.
Nello stesso termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, approva un capitolato-tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti indicati all'art. 2 (v. in calce alla seconda nota all'art. 1, n.d.r.), che provvedono quindi, nei sei mesi successivi, ad emanare i provvedimenti di loro competenza, al fine di uniformare le occorrenti forniture di carta alle previsioni del capitolato-tipo medesimo".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della citata legge n. 283/1985:
"Art. 3. - Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al precedente art. 2 (v. in calce alla nota che segue, n.d.r.) utilizzeranno esclusivamente i formati definiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità delle norme UNI".
- Il testo dell'art. 11 del D.M. n. 172/1987 era il seguente:
"Art. 11. - 1. Gli enti di cui all'art. 2 della legge 5 giugno 1985, n. 283, debbono utilizzare i formati corrispondenti alle prescrizioni contenute nelle seguenti norme UNI:

carte per scrivere e alcune categorie di carta
stampata - formati finiti - serie A e B . . . . . UNI 923 85 buste per corrispondenza - designazione e formati . UNI 932 85 disegni tecnici - formati e disposizioni degli
elementi grafici dei fogli da disegno . . . . . . . UNI 936 76 2. La disposizione del presente articolo ha effetto a decorrere dal 6 luglio 1987".
Gli enti indicati nell'art. 2 della legge n. 283/1985 sono: lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni e gli enti pubblici economici.