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DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1994, n. 727

Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 1995, n. 46 (in G.U. 27/02/1995, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2003)
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Testo in vigore dal: 20-7-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  consentire l'avvio degli interventi programmati in
agricoltura  ed  il  rientro  nella  quota  assegnata dalla normativa
comunitaria alla produzione nazionale del latte;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 dicembre 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro  e  del bilancio e della programmazione
economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Allo scopo di assicurare la continuita' degli interventi facenti
capo  al  Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed
alle   regioni  e  province  autonome,  per  la  realizzazione  delle
attivita'  previste  dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 491, nelle more
della  approvazione  di  una nuova legge pluriennale di spesa per gli
interventi programmati in agricoltura, per l'anno 1995 e' autorizzata
la  spesa  di  lire  800  miliardi , da ripartire secondo il disposto
dell'articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.((3))
  2.   La  somma  di  cui  al  comma  1  e'  assegnata  dal  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa
con  il  Comitato  di  cui  all'articolo  2,  comma  6, della legge 4
dicembre  1993,  n.  491, e nei limiti di cui al medesimo articolo 2,
comma 10.
  3.  All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
risorse agricole, alimentari e forestali.
  4.  Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (3)
   Il D.L. 17 maggio 1996, n. 27 3 convertito con modificazioni dalla
L. 18 luglio 1996, n. 380 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Al
fine  di  consentire  la  completa  attuazione  degli  interventi  in
agricoltura  previsti  per  l'anno  1995, lo stanziamento di lire 800
miliardi   di   cui  al  decreto-legge  23  dicembre  1994,  n.  727,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46,
recante,  tra l'altro, norme per l'avvio degli interventi programmati
in agricoltura, e' aumentato di lire 875 miliardi."