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DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1994, n. 717

Misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche.

note: Entrata in vigore del decreto: 29/12/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 1995, n. 45 (in G.U. 25/02/1995, n.47).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/1995)
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Testo in vigore dal:  29-12-1994 al: 25-2-1995
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Divieto di accesso ai luogi dove si svolgono competizioni agonistiche). - 1. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con taluno degli oggetti indicati dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2. Il questore della provincia in cui si svolge la competizione agonistica può ordinare alle persone di cui al comma 1 ed a quelle che risultino denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con simboli o scritte, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, prescrivendo alle stesse persone di presentarsi presso l'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, ovvero presso quello indicato nel provvedimento, nei giorni e nelle ore in cui si svolgono le competizioni agonistiche. Il divieto di accesso è disposto per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno ed è comunicato al pretore del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza in un termine non inferiore ai tre giorni antecedenti a quello in cui si svolge la competizione. Il provvedimento è esecutivo, salvo che il pretore lo revochi nelle ventiquattro ore antecedenti al giorno della competizione. Il divieto di accesso è comunque revocato dal questore qualora sia stato emesso provvedimento di archiviazione, ovvero siano venute meno le condizioni che ne giustificavano l'emissione, ovvero se sia concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.
3. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna per le violazioni dei divieti o delle prescrizioni di cui al comma 2 il giudice può irrogare la pena accessoria del divieto di accesso a luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche per un periodo da due mesi a due anni.".