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DECRETO-LEGGE 30 novembre 1994, n. 658

Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-12-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/1995)
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Testo in vigore dal:  1-12-1994 al: 30-1-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di rilanciare le attività economiche, adottando una nuova e più snella disciplina normativa in materia di imprenditorialità giovanile, di pagamenti alle imprese operanti nel Mezzogiorno, di ricerca applicata, di società miste per i pubblici servizi e di forniture e appalti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Imprenditorialità giovanile
1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalità d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovrà comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonché la trasparenza delle procedure e la omogeneità dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale.
2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 è autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una società per azioni, denominata società per l'imprenditorialità giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonché allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la società subentra altresì nelle funzioni già esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici. La società può promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre società operanti a livello regionale per le medesime finalità, cui possano partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unione regionali, nonché partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della società possono altresì partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le società di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non più del 15 per cento delle risorse, nonché le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La società può essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della società di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere si provvede, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1994, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e, quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del bilancio 1994-96, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1. Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalità di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla società per l'imprenditorialità giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La società può periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalità di cui al comma 2.
5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della società di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, cosi come modificato ed integrato dalla successiva normativa, è abrogato.
6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.
7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.