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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 settembre 1994, n. 614

Regolamento recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-11-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/2007)
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Testo in vigore dal:  20-11-1994 al: 11-12-2007
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IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dal decreto-legge 27 settembre 1993, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n. 468;
Ritenuto di dover determinare le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e di dover disciplinare le modalità per la relativa tenuta;
EMANA

il

seguente decreto: Modalità di iscrizione e tenuta dell'elenco di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

Art. 1

1. Possono essere iscritte in apposito elenco tenuto presso le prefetture le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati aventi tra i propri scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo, quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, costituiti da almeno un anno ed operanti in tale settore ed i cui associati, amministratori o promotori non siano nelle condizioni indicate nell'allegato 1.
2. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonché della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, è indirizzata al prefetto della provincia in cui l'associazione o organizzazione ha sede.


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Note alle premesse:
- Il testo dell'intero art. 3 del D.L. n. 419/1991 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive), come modicato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 382/1993 di cui appresso, è il seguente:
"Art. 3 (Modalità e termini per la domanda). - 1.
L'elargizione è concessa a domanda.
2. La domanda può essere presentata dall'interessato ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale del relativo ordine professionale o da una delle associazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La domanda può essere altresì presentata, per il tramite del legale rappresentante e con il consenso dell'interessato,da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive.
3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'evento lesivo".
- Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 382/1993 (Misure urgenti a sostegno delle vittime di richieste estorsive) prevede che: "Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, come modificato dal comma 1 (v. nota precedente, n.d.r.), e sono disciplinate le modalità per la relativa tenuta. In deroga a quanto stabilito dall'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione del decreto di cui al presente comma non è richiesto il previo parere del Consiglio di Stato".