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DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1994, n. 602

Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-10-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1994)
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Testo in vigore dal:  30-10-1994 al: 28-12-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare il piano di risanamento e di riordino della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che lo approva con decreto adottato di concerto con il Ministro del tesoro, un piano triennale di ristrutturazione aziendale che deve definire in dettaglio gli obiettivi di razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e finanziari. In caso di mancata approvazione del piano triennale, il decreto motivato di reiezione è comunicato dal Governo ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per le determinazioni di loro competenza, ivi compresa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 25 giugno 1993, n. 206, come sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, la nomina dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione.
2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:
"Art. 4 (Convenzione) . - 1. Entro il 31 marzo 1994 è stipulata una convenzione tra la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine di adeguare la convenzione stessa alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223.
2. La convenzione disciplina, in attuazione della vigente normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a carico della società concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni, di un contratto di servizio nel quale per ciascun triennio è indicato l'ammontare del canone di concessione, proporzionato a quello sostenuto dalle imprese radiotelevisive private, e sono individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni fissa l'adeguamento annuale del sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, del canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttività, su obiettivi di qualità del servizio, nonché su ulteriori indicatori economico-finanziari e di gestione aziendale, e non possono comunque determinare un adeguamento superiore al tasso di inflazione programmato. La convenzione prevede altresì procedure e modalità di rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito. Per il contratto di servizio 1994-96 il canone di concessione per gli anni 1995-96 sarà ridefinito secondo le determinazioni delle rispettive leggi finanziarie.
3. Prima che siano resi esecutivi, la convenzione e i contratti di servizio sono trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che esprime il proprio parere entro trenta giorni. La società concessionaria riferisce trimestralmente alla Commissione sull'attuazione degli indirizzi.".
3. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi ed il canone complessivo dovuto per l'uso privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o autoscafi sono fissati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.