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MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1994, n. 594

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-11-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/01/2012)
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Testo in vigore dal:  11-11-1994 al: 3-2-2012
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 ottobre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sia che conseguano obbligatoriamente iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza della predetta Direzione generale devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.