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DECRETO-LEGGE 28 settembre 1994, n. 553

Sospensione temporanea dell'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/9/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1994)
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Testo in vigore dal:  28-9-1994 al: 27-11-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di sospendere temporaneamente l'efficacia delle domande di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato, in attesa del riordinamento complessivo dei sistemi previdenziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione, con particolare riferimento agli istituti del pensionamento anticipato, e comunque non oltre il 1 febbraio 1995, ai lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonché ai lavoratori autonomi è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande di pensionamento, ancorché accettate da parte degli enti di appartenenza, presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali la decorrenza del pensionamento sia successiva a tale data.
3. È fatta salva, per i lavoratori che abbiano presentato domanda di collocamento in pensione successivamente al 1 luglio 1994 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la possibilità di revocarla.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, nei casi di pensionamento anticipato specificatamente previsti da norme derogatorie connessi ad esuberi strutturali di manodopera, ai lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nei casi di trattamenti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai lavoratori che possono far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni; non si applicano, inoltre, ai lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, nonché da altri enti o imprese per le quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge.