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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 509

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/9/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-9-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 marzo 1994; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 giugno 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                          Enti privatizzati 
 1. Gli enti  di  cui  all'elenco  A  allegato  al  presente  decreto
legislativo sono trasformati, a decorrere  dal  1  gennaio  1995,  in
associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti  organi
di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi
dei  propri  componenti,  a  condizione  che  non   usufruiscano   di
finanziamenti  pubblici  o  altri  ausili   pubblici   di   carattere
finanziario. 
  2. Gli enti trasformati continuano a  sussistere  come  enti  senza
scopo di lucro  e  assumono  la  personalita'  giuridica  di  diritto
privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del  codice  civile  e
secondo  le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto,  rimanendo
titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti
previdenziali e dei rispettivi patrimoni. Gli atti di  trasformazione
e tutte le operazioni connesse sono esenti da imposte e tasse. 
  3.  Gli  enti  trasformati  continuano  a  svolgere  le   attivita'
previdenziali e assistenziali in atto  riconosciute  a  favore  delle
categorie di lavoratori e professionisti  per  le  quali  sono  stati
originariamente istituiti, ferma restando  la  obbligatorieta'  della
iscrizione  e  della  contribuzione.  Agli  enti  stessi   non   sono
consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione
di quelli connessi con gli sgravi e la  fiscalizzazione  degli  oneri
sociali. 
  4. Contestualmente alla deliberazione di cui al comma 1,  gli  enti
adottano lo statuto ed il regolamento, che debbono  essere  approvati
ai sensi dell'art. 3, comma 2, ed ispirarsi ai seguenti criteri: 
    a) trasparenza nei rapporti con gli iscritti e composizione degli
organi collegiali, fermi restando i vigenti criteri  di  composizione
degli organi stessi, cosi' come previsti dagli attuali ordinamenti; 
    b) determinazione dei requisiti  per  l'esercizio  dell'attivita'
istituzionale,  con  particolare   riferimento   all'onorabilita'   e
professionalita' dei componenti degli organi collegiali e,  comunque,
dei    responsabili    dell'associazione    o    fondazione.     Tale
professionalita' e' considerata esistente qualora essa costituisca un
dato  caratterizzante  l'attivita'  professionale   della   categoria
interessata; 
    c) previsione di una riserva legale, al  fine  di  assicurare  la
continuita'  nell'erogazione  delle  prestazioni,   in   misura   non
inferiore a cinque annualita' dell'importo delle pensioni in  essere.
Ferme restando le riserve tecniche esistenti alla data di entrata  in
vigore del presente decreto, all'eventuale  adeguamento  di  esse  si
provvede, nella fase di prima applicazione,  mediante  accantonamenti
pari ad una annualita' per ogni biennio. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
             -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre  1993,
          n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica): prevede
          che  "Il  Governo  e'  delegato  ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi diretti a riordinare o  sopprimere
          enti  pubblici  di previdenza e assistenza".  Nota all'art.
          1:
             -  Gli  articoli  12  e seguenti del codice civile cosi'
          recitano:
             "Art.   12   (Persone   giuridiche   private).   -    Le
          associazioni,  le  fondazioni  e  le  altre  istituzioni di
          carattere  privato  acquistano  la  personalita'  giuridica
          mediante   il   riconoscimento  concesso  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica.
             Per determinate categorie di enti che esercitano la loro
          attivita' nell'ambito  della  provincia,  il  Governo  puo'
          delegare  ai  prefetti la facolta' di riconoscerli con loro
          decreto.
            Art. 13 (Societa'). - Le  societa'  sono  regolate  dalle
          disposizioni contenute nel libro V.
             Art.  14  (Atto  costitutivo).  -  Le  associazioni e le
          fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
             La fondazione puo' essere disposta anche con testamento.
             Art. 15 (Revoca dell'atto costitutivo della fondazione).
          - L'atto di fondazione puo' essere revocato  dal  fondatore
          fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento, ovvero
          il   fondatore   non   abbia   fatto  iniziare  l'attivita'
          dell'opera da lui disposta.
             La facolta' di revoca non si trasmette agli eredi.
             Art.  16  (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni). -
          L'atto  costitutivo  e  lo  statuto  devono  contenere   la
          denominazione  dell'ente,  l'indicazione  dello  scopo, del
          patrimonio e della sede, nonche' le norme  sull'ordinamento
          e  sulla  amministrazione. Devono anche determinare, quando
          trattasi di associazioni, i diritti e  gli  obblighi  degli
          associati  e le condizioni della loro ammissione; e, quando
          trattasi  di  fondazioni,  i  criteri  e  le  modalita'  di
          erogazione delle rendite.
             L'atto   costitutivo   e   lo  statuto  possono  inoltre
          contenere le norme relative  alla  estinzione  dell'ente  e
          alla  devoluzione  del  patrimonio,  e,  per le fondazioni,
          anche quelle relative alla loro trasformazione.
             Le modificazioni dell'atto costitutivo e  dello  statuto
          devono  essere  approvate  dall'autorita' governativa nelle
          forme indicate nell'art. 12.
             Art.  17  (Acquisto  di  immobili  e   accettazione   di
          donazioni,  eredita'  e legati). - La persona giuridica non
          puo' acquistare beni immobili, ne'  accettare  donazioni  o
          eredita',  ne'  conseguire  legati  senza  l'autorizzazione
          governativa.
             Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione
          non hanno effetto.
             Art. 18 (Responsabilita' degli  amministratori).  -  Gli
          amministratori  sono  responsabili  verso l'ente secondo le
          norme del  mandato.  E'  pero'  esente  da  responsabilita'
          quello  degli amministratori il quale non abbia partecipato
          all'atto che ha causato il danno, salvo  il  caso  in  cui,
          essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli
          non abbia fatto constare del proprio dissenso.
             Art. 19 (Limitazioni del potere di rappresentanza). - Le
          limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano
          dal  registro  indicato  nell'art.  33,  non possono essere
          opposte ai terzi, salvo che si provi che essi  ne  erano  a
          conoscenza.
             Art.     20     (Convocazione    dell'assemblea    delle
          associazioni). - L'assemblea delle associazioni deve essere
          convocata  dagli  amministratori  una  volta   l'anno   per
          l'approvazione del bilancio.
             L'assemblea  deve  essere inoltre convocata quando se ne
          ravvisa la  necessita'  o  quando  ne  e'  fatta  richiesta
          motivata da almeno un decimo degli associati.
             I  quest'ultimo  caso,  se  gli  amministratori  non  vi
          provvedono,  la  convocazione  puo'  essere  ordinata   dal
          presidente del tribunale.
             Art.    21    (Deliberazioni   dell'assemblea).   -   Le
          deliberazioni dell'assemblea sono prese  a  maggioranza  di
          voti  e con la presenza di almeno la meta' degli associati.
          In  seconda  convocazione  la   deliberazione   e'   valida
          qualunque   sia   il   numero  degli  interventi.     Nelle
          deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle  che
          riguardano  la  loro responsabilita' gli amministratori non
          hanno voto.
             Per  modificare  l'atto  costitutivo o lo statuto, se in
          essi non e' altrimenti disposto, occorrono la  presenza  di
          almeno  tre  quarti  degli  associati  e il voto favorevole
          della maggioranza dei presenti.
             Per deliberare lo scioglimento  dell'associazione  e  la
          devoluzione  del  patrimonio  occorre il voto favorevole di
          almeno tre quarti degli associati.
             Art.  22   (Azioni   di   responsabilita'   contro   gli
          amministratori).  - Le azioni di responsabilita' contro gli
          amministratori  delle  associazioni  per  fatti   da   loro
          compiuti  sono  deliberate dall'assemblea e sono esercitate
          dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
             Art.    23    (Annullamento    e    sospensione    delle
          deliberazioni). - Le deliberazioni dell'assemblea contrarie
          alla  legge,  all'atto  costitutivo  o allo statuto possono
          essere annullate su  istanza  degli  organi  dell'ente,  di
          qualunque associato o del pubblico ministero.
             L'annullamento  della  deliberazione  non  pregiudica  i
          diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad  atti
          compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
             Il  presidente  del  tribunale  o il giudice istruttore,
          sentiti   gli   amministratori   dell'associazione,    puo'
          sospendere,   su   istanza   di   colui   che  ha  proposto
          l'impugnazione,   la   esecuzione    della    deliberazione
          impugnata,  quando  sussistono  gravi motivi. Il decreto di
          sospensione deve essere  motivato  ed  e'  notificato  agli
          amministratori.
             L'esecuzione  delle  deliberazioni  contrarie all'ordine
          pubblico o  al  buon  costume  puo'  essere  sospesa  anche
          dall'autorita' governativa.
             Art.  24  (Recesso  ed esclusione degli associati). - La
          qualita' di associato non e' trasmissibile,  salvo  che  la
          trasmissione  sia  consentita dall'atto costitutivo o dallo
          statuto.
             L'associato puo' sempre  recedere  dall'associazione  se
          non  ha  assunto  l'obbligo  di  farne  parte  per un tempo
          determinato.  La  dichiarazione  di  recesso  deve   essere
          comunicata  per  iscritto  agli amministratori e ha effetto
          con lo scadere dell'anno in corso, purche' sia fatta almeno
          tre mesi prima.
             L'esclusione d'un associato non puo'  essere  deliberata
          dall'assemblea  che  per  gravi  motivi;  l'associato  puo'
          ricorrere all'autorita'  giudiziaria  entro  sei  mesi  dal
          giorno in cui gli e' stata notificata la deliberazione.
             Gli  associati,  che  abbiano  receduto  o  siano  stati
          esclusi o  che  comunque  abbiano  cessato  di  appartenere
          all'associazione,   non   possono   ripetere  i  contributi
          versati,   ne'   hanno   alcun   diritto   sul   patrimonio
          dell'associazione.
             Art.    25    (Controllo    sull'amministrazione   delle
          fondazioni).  -   L'autorita'   governativa   esercita   il
          controllo   e   la   vigilanza  sull'amministrazione  delle
          fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione  degli
          amministratori  o dei rappresentanti quando le disposizioni
          contenute  nell'atto  di  fondazione  non possono attuarsi;
          annulla,  sentiti  gli  amministratori,  con  provvedimento
          definitivo,  le deliberazioni contrarie a norme imperative,
          all'atto di  fondazione,  all'ordine  pubblico  o  al  buon
          costume;  puo'  sciogliere  l'amministrazione e nominare un
          commissario straordinario, qualora gli  amministratori  non
          agiscano  in  conformita' dello statuto e dello scopo della
          fondazione o della legge.
             L'annullamento  della  deliberazione  non  pregiudica  i
          diritti  acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti
          compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
             Le  azioni   contro   gli   amministratori   per   fatti
          riguardanti   la   loro   responsabilita'   devono   essere
          autorizzate dall'autorita' governativa  e  sono  esercitate
          dal  commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi
          amministratori.
             Art. 26 (Coordinamento di attivita'  e  unificazione  di
          amministrazione).  -  L'autorita' governativa puo' disporre
          il coordinamento delle attivita' di piu' fondazioni  ovvero
          l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per
          quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.
             Art.  27  (Estinzione  della persona giuridica). - Oltre
          che per le cause previste  nell'atto  costitutivo  e  nello
          statuto,  la  persona giuridica si estingue quando lo scopo
          e' stato raggiunto o e' divenuto impossibile.
             Le associazioni si estinguono inoltre quando  tutti  gli
          associati sono venuti a mancare.
             L'estinzione  e'  dichiarata dall'autorita' governativa,
          su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.
             Art. 28 (Trasformazione delle fondazioni). -  Quando  lo
          scopo  e'  esaurito  o  divenuto  impossibile  o  di scarsa
          utilita',  o  il  patrimonio  e'  divenuto   insufficiente,
          l'autorita'  governativa,  anziche'  dichiarare  estinta la
          fondazione,  puo'  provvedere  alla   sua   trasformazione,
          allontanandosi   il   meno  possibile  dalla  volonta'  del
          fondatore.
             La trasformazione non e' ammessa quando i fatti  che  vi
          darebbero  luogo  sono  considerati nell'atto di fondazione
          come causa di  estinzione  della  persona  giuridica  e  di
          devoluzione dei beni a terze persone.
             Le  disposizioni  del  primo  comma di questo articolo e
          dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni  destinate  a
          vantaggio soltanto di una o piu' famiglie determinate.
            Art.   29   (Divieto   di   nuove   operazioni).   -  Gli
          amministratori  non  possono  compiere  nuove   operazioni,
          appena  e'  stato  loro  comunicato  il  provvedimento  che
          dichiara  l'estinzione  della  persona   giuridica   o   il
          provvedimento  con  cui  l'autorita',  a norma di legge, ha
          ordinato lo scioglimento  dell'associazione,  o  appena  e'
          stata   adottata   dall'assemblea   la   deliberazione   di
          scioglimento    dell'associazione     medesima.     Qualora
          trasgrediscano  a  questo divieto, assumono responsabilita'
          personale e solidale.
             Art.  30 (Liquidazione). - Dichiarata l'estinzione della
          persona    giuridica    o    disposto    lo    scioglimento
          dell'associazione,   si   procede   alla  liquidazione  del
          patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
             Art. 31 (Devoluzione dei beni). - I beni  della  persona
          giuridica,  che restano dopo esaurita la liquidazione, sono
          devoluti  in  conformita'  dell'atto  costitutivo  o  dello
          statuto.
            Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione,
          provvede  l'autorita'  governativa,  attribuendo  i beni ad
          altri  enti  che  hanno  fini  analoghi;  se  trattasi   di
          associazione,  si osservano le deliberazioni dell'assemblea
          che ha stabilito lo scioglimento  e,  quando  anche  queste
          mancano,    provvede    nello   stesso   modo   l'autorita'
          governativa.
             I creditori che durante la liquidazione non hanno  fatto
          valere  il  loro  credito  possono  chiedere il pagamento a
          coloro ai quali i beni sono stati  devoluti,  entro  l'anno
          della  chiusura  della  liquidazione,  in proporzione e nei
          limiti di cio' che hanno ricevuto.
             Art.  32  (Devoluzione   dei   beni   con   destinazione
          particolare).   -   Nel   caso   di   trasformazione  o  di
          scioglimento di un ente,  al  quale  sono  stati  donati  o
          lasciati  beni  con  destinazione a scopo diverso da quello
          proprio dell'ente,  l'autorita'  governativa  devolve  tali
          beni,  con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che
          hanno fini analoghi.
             Art. 33 (Registrazione delle persone giuridiche).  -  In
          ogni  provincia  e'  istituito  un  pubblico registro delle
          persone giuridiche.
             Nel  registro  devono  indicarsi   la   data   dell'atto
          costitutivo  e  quella  del  decreto  di riconoscimento, la
          denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata,  qualora
          sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il
          cognome  e  il nome degli amministratori con la menzione di
          quelli ai quali e' attribuita la rappresentanza.
             La registrazione puo' essere disposta anche d'ufficio.
             Gli  amministratori  di   un'associazione   o   di   una
          fondazione non registrata, benche' riconosciuta, rispondono
          personalmente   e  solidalmente,  insieme  con  la  persona
          giuridica, delle obbligazioni assunte.
             Art. 34 (Registrazione di atti). - Nel  registro  devono
          iscriversi  anche  le modificazioni dell'atto costitutivo e
          dello statuto, dopo che sono state approvate dall'autorita'
          governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di
          sedi secondarie, la sostituzione degli  amministratori  con
          indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le
          deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano
          lo  scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il
          nome dei liquidatori.
             Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non
          possono essere opposti ai terzi, a meno che  si  provi  che
          questi ne erano a conoscenza.
             Art.  35 (Disposizione penale). - Gli amministratori e i
          liquidatori che non  richiedono  le  iscrizioni  prescritte
          dagli  articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalita'
          stabiliti dalle norme di attuazione del codice, sono puniti
          con l'ammenda da L. 4.000 a L. 200.000.
             Art.   36   (Ordinamento   e    amministrazione    delle
          associazioni  non  riconosciute). - L'ordinamento interno e
          l'amministrazione delle associazioni non riconosciute  come
          persone   giuridiche  sono  regolati  dagli  accordi  degli
          associati.
             Le dette associazioni possono stare  in  giudizio  nella
          persona  di  coloro  ai  quali,  secondo questi accordi, e'
          conferita la presidenza o la direzione.
             Art. 37 (Fondo comune). - I contributi degli associati e
          i beni acquistati con questi  contributi  costituiscono  il
          fondo  comune  dell'associazione.  Finche'  questa  dura, i
          singoli associati non possono  chiedere  la  divisione  del
          fondo comune, ne' pretendere la quota in caso di recesso.
             Art.  38  (Obbligazioni).  - Per le obbligazioni assunte
          dalle persone  che  rappresentano  l'associazione  i  terzi
          possono  far  valere i loro diritti sul fondo comune. Delle
          obbligazioni  stesse  rispondono  anche   personalmente   e
          solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto
          dell'associazione.
             Art.  39  (Comitati).  -  I  comitati  di  soccorso o di
          beneficenza e i  comitati  promotori  di  opere  pubbliche,
          monumenti,  esposizioni,  mostre,  festeggiamenti  e simili
          sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto  e'
          stabilito nelle leggi speciali.
             Art.  40  (Responsabilita'  degli  organizzatori). - Gli
          organizzatori e coloro che assumono la gestione  dei  fondi
          raccolti  sono  responsabili  personalmente  e solidalmente
          della conservazione dei fondi  e  della  loro  destinazione
          allo scopo annunziato.
             Art.  41 (Responsabilita' dei componenti. Rappresentanza
          in giudizio). - Qualora il comitato non abbia  ottenuto  la
          personalita'   giuridica,   i  suoi  componenti  rispondono
          personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte.  I
          sottoscrittori   sono   tenuti  soltanto  a  effettuare  le
          oblazioni promesse.
             Il comitato puo' stare in  giudizio  nella  persona  del
          presidente.
            Art.  42  (Diversa  destinazione  dei fondi). - Qualora i
          fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non
          sia piu' attuabile, o, raggiunto  lo  scopo,  si  abbia  un
          residuo  di  fondi,  l'autorita'  governativa stabilisce la
          devoluzione dei beni, se questa non e'  stata  disciplinata
          al momento della costituzione".