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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 506

Trasformazione del Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia in Istituto nazionale per la fisica della materia.

note: Entrata in vigore del decreto: 03-09-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/08/1997)
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Testo in vigore dal:  3-9-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 16 aprile 1994;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Istituzione
1. È istituito l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
L'Istituto è dotato di personalità giuridica ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. L'INFM ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; può darsi ordinamenti autonomi, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, con propri regolamenti, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 del medesimo art. 8 della citata legge n. 168 del 1989.
3. L'INFM subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia, costituito il 15 aprile 1986, con sede in Genova, e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1987, che è soppresso alla predetta data. Le strutture del Consorzio costituiscono, in sede di prima applicazione della presente legge, le strutture dell'INFM.
4. Sono trasferiti all'INFM i beni mobili e immobili, le strutture, le attrezzature scientifiche e strumentali del Consorzio.
5. L'INFM è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. All'Istituto si applicano le norme di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 della legge n. 168/1989, è il seguente:
"Art. 8 (Autonomia degli enti di ricerca). - 1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, il quale avrà preventivamente acquisito il parere del CNST, parere che dovrà esesre espresso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. In prima applicazione, il decreto è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attività di ricerca scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati, in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio, anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria e contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle forme di cui al comma 4".
- Il testo dell'avviso di riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio (avvenuto con D.P.R. 9 marzo 1987), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1987, è il seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1987, atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 160, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del 'Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materià, in Genova".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 259/1958, è il seguente:
"Art. 2. Devono essere considerate contribuzioni ordinarie:
a) i contributi che, con qualsiasi denominazione, una pubblica amministrazione o un'azienda autonoma statale abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio siano iscritti nel suo bilancio;
b) le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti.
- La tabella A allegata alla legge n. 720/1984, è la seguente:
"TABELLA A (10/a) Province.
Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Consorzi e associazioni tra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.
Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti.
Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.
Enti parchi nazionali.
Cassa integrativa personale telefonico statale.
Consorzio del porto di Bari.
Ente per lo sviluppo l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
Gestioni governative ferroviarie.
Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).
Istituto nazionale per il commercio estero.
Croce rossa italiana.
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti pubblici per l'edilizia residenziale.
Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).
Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).
Istituto centrale di statistica (ISTAT).
Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici.
Istituto nazionale di fisica nucleare.
Consiglio nazionale delle ricerche.
Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA).
Aereo club d'Italia.
Club alpino italiano.
Registro aeronautico italiano.
Università statali, istituti di istruzione universitaria, istituti per il diritto allo studio universitario e istituti per lo studio universitario.
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
Ente nazionale corse al trotto.
Ente nazionale italiano turismo.
Ente nazionale sementi elette.
Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
Ente nazionale per il cavallo italiano.
Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino.
Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).
Istituto nazionale della nutrizione.
Istituto nazionale economia agraria.
Istituto nazionale di geofisica.
Istituto nazionale di ottica.
Jockey club d'Italia.
Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
Stazione zoologica "Antonio Dohrn" di Napoli.
Società degli Steeple-chases d'Italia.
Enti regionali di sviluppo agricolo.
Istituti zooprofilattici sperimentali.
Istituti sperimentali agrari.
Stazioni sperimentali per l'industria.

Enti provinciali per il turismo.
Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
Aziende di promozione turistica.
Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e locali.
Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
Ente acquedotti siciliani.
Ente autonomo acquedotto pugliese.
Ente autonomo del Flumendosa.
Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.
Ente ospedaliero "Policlinico San Matteo" - Pavia.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte.
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
Istituto di biologia della selvaggina.
Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
Istituto "Giannina Gaslini" - Genova.
Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.
Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.
Istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II" - Ancona.
Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano.
Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
Ospedale maggiore - Milano.
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE).
Centro europeo dell'educazione (CEDE).
Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
Ente zona industriale di Trieste.
Istituto agronomico per l'Oltremare.
Istituto nazionale per le conserve alimentari.
Istituto nazionale di alta matematica.
Ente siciliano di elettricità.
Consorzio dell'Adda.
Consorzio del Ticino.
Consorzio dell'Oglio.
Consorzio idrovia Padova-Venezia.
Ospedale per l'infanzia e "Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia De Manussi" - Trieste.
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Federazioni sportive nazionali.
Ospdale oncologico - Bari.
Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste.
Lega navale italiana.
Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
Centro sperimentale di cinematografia.
Ente teatrale italiano.
Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di Milano.
Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
Ente autonomo "La Biennale di Venezia".
Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano.
Accademia nazionale dei Lincei.
Istituto italiano di medicina sociale.
Istituto nazionale del dramma antico.
Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
Istituto italo-africano.
Comitato per l'intervento nella SIR.
Comitato di liquidazione EAGAT.
Consorzi di bonifica.
Agenzia spaziale italiana.
Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali".
- Il testo dell'art. 25 della legge n. 468/1978, è il seguente:
"Art. 25 (Normalizzazione dei conti degli enti pubblici). - Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella A allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato. provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.
La predetta tabella A potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.
Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.
Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.
Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica, è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa".