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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 6 aprile 1994, n. 500

Regolamento concernente l'attuazione delle direttive 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento e 92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-9-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2009)
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Testo in vigore dal:  12-9-1994 al: 21-7-2009
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IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare e segnatamente l'art. 9 che conferisce al Ministro della sanità, di concerto con quello dell'industria, commercio ed artigianato di fissare, in attuazione di direttive comunitarie le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti riportati nell'allegato a tale decreto legislativo;
Vista la direttiva della Commissione 91/321/CEE del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
Vista la direttiva del Consiglio 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi;
Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1965 e sue successive modificazioni concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973 e sue successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo alla attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata in data 14 febbraio 1994, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le prescrizioni relative alla composizione e all'etichettatura degli alimenti per lattanti e degli alimenti di proseguimento destinati ad essere somministrati a soggetti nella prima infanzia in buona salute, nonché degli stessi alimenti destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.Lgs. n. 111/1992 reca: "Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare". Si trascrive il testo del relativo art. 9:
"Art. 9 (Disposizioni specifiche). - 1. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione di direttive comunitarie, vengono fissate le disposizioni specifiche applicabili ai gruppi di alimenti di cui all'allegato 1.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 vengono indicati, in attuazione delle direttive comunitarie, le sostanze con scopo nutrizionale da aggiungere ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare nonché i criteri di purezza e le condizioni per la loro utilizzazione".
- La direttiva n. 91/321/CEE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 175/35 del 4 luglio 1991) reca: "Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento".
- La direttiva n. 92/52/CEE (ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2a serie speciale - n. 79 dell'8 ottobre 1992) reca: "Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi".
- Il D.M. 31 marzo 1965, e successive modificazioni reca: "Disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari".
- Il D.M. 21 marzo 1973 reca: "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con le sostanze di uso personale".
- Il D.Lgs. n. 109/1992 reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari".
- Il testo dell'art. 11 del citato D.Lgs. n. 111/1992 è il seguente:
"Art. 11 (Commissione tecnico-consultiva). - Nella materia di cui al presente decreto svolge funzioni tecnico-consultiva la commissione costituita ai sensi dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 56".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.