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DECRETO-LEGGE 30 luglio 1994, n. 475

Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi.

note: Entrata in vigore della legge: 1/8/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/1994)
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Testo in vigore dal:  1-8-1994 al: 30-9-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trasporti e di parcheggi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, dei lavori pubblici, per la funzione pubblica e gli affari regionali, dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale
1. Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti pubblici locali di competenza regionale, le regioni e gli enti locali definiscono, anche mediante apposite conferenze di servizi promosse dalle regioni, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio riferiti al periodo dal 1 gennaio 1987 al 31 dicembre 1993 che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1992 e 1993.
2. Lo Stato concorre alla copertura dei disavanzi di cui al comma 1 con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui.
Il contributo viene erogato agli enti locali e alle aziende aventi diritto tramite le regioni a statuto ordinario, una volta completate le procedure di cui ai commi 5 e 6, in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico e private adottate per il 1993. Le regioni assegnano le quote del contributo agli enti locali ed alle aziende entro tre mesi dalla avvenuta erogazione da parte dello Stato.
3. Il contributo di cui al comma 2 è assegnato a ciascuna regione dal Ministro dei trasporti e della navigazione e non potrà comunque risultare superiore al limite del 70 per cento e inferiore al limite del 40 per cento dell'ammontare complessivo dei disavanzi di cui al comma 1, come rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4.
L'eventuale eccedenza sarà ripartita tra le regioni secondo le aliquote di cui al comma 2.
4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo di cui al comma 2, i disavanzi di cui al comma 1, risultanti dai conti consultivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti ed approvati ai sensi del libro V, titolo V, capo V, sezione IX, del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende miste, dei dati gestionali afferenti a servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale. Uno o più soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, esprimono un giudizio professionale sull'attendibilità dei dati così rideterminati e sulla loro capacità di rappresentare le situazioni patrimoniali, le situazioni finanziarie ed i risultati economici conseguiti dalle aziende.
5. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 2, le regioni devono trasmettere, entro il termine del 31 dicembre 1994, al Ministero dei trasporti e della navigazione apposita certificazione da cui risulti l'ammontare dei disavanzi di cui al comma 1. Decorso il predetto termine, il contributo viene ripartito tra le sole regioni adempienti. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 settembre 1994.
6. Il contributo è erogato a condizione che il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1 risulti approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 non siano stati effettuati i trasferimenti di competenza delle regioni e degli enti locali relativi ai disavanzi e risultanti dai piani di riassorbimento approvati. A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi.
7. A decorrere dall'esercizio avente inizio il 1 gennaio 1996, l'erogazione del contributo è sospesa per le aziende di trasporto che entro il 31 dicembre 1995 non abbiano conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i costi, rispetto a quello relativo al 1993, pari rispettivamente:
a) ad almeno sette punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato inferiore alla misura del 15 per cento, garantendo comunque il raggiungimento di tale misura;
b) ad almeno cinque punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 15 per cento ed inferiore al 30 per cento;
c) ad almeno quattro punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 30 per cento, fermo restando che per le aziende che hanno conseguito un rapporto almeno pari al 35 per cento, sarà sufficiente non peggiorare tale rapporto.
8. La sospensione dell'erogazione del contributo di cui al comma 7 può valere per il periodo massimo di due anni. Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i costi nelle misure previste al medesimo comma 7, viene meno per le aziende il diritto all'erogazione del contributo e il relativo importo è utilizzato dalle regioni interessate per favorire l'adozione di interventi diretti ad aumentare l'efficienza del trasporto pubblico locale. Il diritto all'erogazione del contributo viene comunque meno qualora alla data del 31 dicembre 1995 il rapporto tra i proventi del traffico e i costi sia inferiore al 15 per cento.
9. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di cui al comma 1.