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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1994, n. 439

Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/7/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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Testo in vigore dal:  10-7-1994 al: 1-9-1999
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego ed in particolare l'art. 28, che disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente;
Considerata la necessità di disciplinare le modalità di accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993 recante delega al Ministro per la funzione pubblica, incaricato all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni relative a tutta la materia che riguarda la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego;

Udito

il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 febbraio 1994; ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprese le università ed istituzioni equiparate e negli enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica di ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. Resta fermo, per le università e le istituzioni equiparate, quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Restano ferme, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatiche e prefettizie, delle Forze di polizia e delle Forze armate e dei vigili del fuoco.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Si trascrive il testo del relativo art. 28, come sostituito
dall'art. 15 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:
Art. 28 (Accesso alla qualifica di dirigente). - 1.
L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, comprese le
istituzioni universitarie, e negli enti pubblici non
economici, ad eccezione del personale con qualifica di
ricercatore e di tecnologo delle istituzioni e degli enti
di ricerca e sperimentazione, avviene per concorso, per
esami, indetto dalle singole amministrazioni, ovvero per
corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. L'accesso alle
qualifiche dirigenziali relative a professionalità
tecniche avviene esclusivamente tramite concorso, per
esami, indetto dalle singole amministrazioni.
2. Al concorso, per esami, possono essere ammessi i
dipendenti di ruolo delle amministrazioni di cui al comma
1, provenienti dall'ex carriera direttiva, ovvero in
possesso, a seguito di concorso, per esami o per titoli ed
esami, di qualifiche funzionali corrispondenti, che abbiano
compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nella
qualifica. In ambedue i casi è necessario il possesso del
diploma di laurea. Possono essere altresì ammessi soggetti
in possesso della qualifica di dirigente in strutture
pubbliche o private, che siano muniti del prescritto titolo
di studio.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono
essere ammessi, in numero maggiorato, rispetto ai posti
disponibili, di una percentuale da stabilirsi tra il 25 e
il 50%, candidati in possesso del diploma di laurea e di
età non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti
di ruolo di cui al comma 2 il limite di età è elevato a
quarantacinque anni.
4. Il corso ha durata massima di due anni ed è seguito,
previo superamento di esame-concorso intermedio, da un
semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
private. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati
in numero maggiorato, rispetto ai posti messi a concorso,
di una percentuale pari alla metà di quella stabilita ai
sensi del comma 3. Al termine, i candidati sono sottoposti
ad un esame-concorso finale, limitato ai soli posti messi a
concorso.
5. Ai partecipanti al corso ed al periodo di
applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico
della Scuola superiore della pubblica amministrazione. Gli
oneri per le borse di studio, corrisposte ai partecipanti
ai corsi per l'accesso alla dirigenza delle amministrazioni
non statali, sono da queste rimborsati alla Scuola
superiore.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono definiti, per entrambe le modalità di accesso:
a) le percentuali, sul complesso dei posti di
dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e,
in misura non inferiore al trenta per cento, al
corso-concorso;
b) la percentuale di posti da riservare al personale
di ciascuna amministrazione che indice i concorsi per
esame;
c) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
d) le modalità di svolgimento delle selezioni;
e) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i
partecipanti al corso-concorso e le relative modalità di
rimborso di cui al comma 5.
7. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano
annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica il numero dei posti
disponibili riservati alla selezione mediante
corso-concorso.
8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle
Forze armate e dei vigili del fuoco.
9. Nella prima applicazione del presente decreto e,
comunque, non oltre tre anni dalla data della sua entrata
in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente
conferibili mediante il concorso, per esami, di cui al
comma 2 è attribuita attraverso concorso per titoli di
servizio professionali e di cultura integrato da colloquio.
Al concorso sono ammessi a partecipare i dipendenti in
possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex
carriera direttiva della stessa amministrazione od ente,
ovvero assunti tramite concorso, per esami, in qualifiche
corrispondenti, e che abbiano maturato un'anzianità di
nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o
qualifica. Il decreto di cui al comma 6 definisce i criteri
per la composizione delle commissioni esaminatrici e per la
valutazione dei titoli, prevedendo una valutazione
preferenziale dei titoli di servizio del personale che
appartenga alle qualifiche ad esaurimento di cui agli
articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e 15 della legge 9 marzo
1989, n. 88. Per lo stesso periodo, al personale del
Ministero dell'interno non compreso tra quello indicato nel
comma 4 dell'art. 2, continua ad applicarsi l'art. 1-bis
del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato
dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il
seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorità sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 3 dell'art. 3 del citato D.Lgs. n. 29/1993 è il seguente: "3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi".
- Per il testo del comma 8 dell'art. 28 del medesimo D.Lgs. n. 29/1993 si veda in nota alle premesse.