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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 1994, n. 439

Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/7/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal: 2-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni, concernente la  razionalizzazione  dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e la revisione  della  disciplina  in
materia  di  pubblico  impiego  ed  in  particolare  l'art.  28,  che
disciplina l'accesso alla qualifica di dirigente; 
  Considerata la necessita' di disciplinare le modalita'  di  accesso
alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali,  anche  ad
ordinamento autonomo, comprese le istituzioni universitarie  e  negli
enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica
di ricercatore e di tecnologo  delle  istituzioni  e  degli  enti  di
ricerca e sperimentazione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  ed  ordinamento  della  Presidenza   del
Consiglio dei Ministri ed in particolare l'art. 17; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 maggio 1993 recante delega al Ministro per la  funzione  pubblica,
incaricato all'esercizio, tra  l'altro,  delle  funzioni  relative  a
tutta la materia che  riguarda  la  pubblica  amministrazione  ed  il
pubblico impiego; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 24 febbraio 1994; 
                A D O T T A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Il presente regolamento disciplina l'accesso alla  qualifica  di
dirigente nelle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, comprese le universita' ed istituzioni equiparate  e  negli
enti pubblici non economici, ad eccezione del personale con qualifica
di ricercatore e di tecnologo  delle  istituzioni  e  degli  enti  di
ricerca e sperimentazione. Resta  fermo,  per  le  universita'  e  le
istituzioni equiparate, quanto previsto dall'art.  3,  comma  3,  del
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni. 
  2. Restano ferme, ai sensi  dell'art.  28,  comma  8,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni,  le
vigenti  disposizioni  in  materia   di   accesso   alle   qualifiche
dirigenziali delle carriere diplomatiche e prefettizie,  delle  Forze
di polizia e delle Forze armate e dei vigili del fuoco. ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 ha disposto (con l'art. 10, comma
1, lettera c)) l'abrogazione dell'intero provvedimento con decorrenza
dalla data  di  approvazione  della  graduatoria  dei  vincitori  del
secondo corso-concorso per l'accesso alla dirigenza.