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DECRETO-LEGGE 20 giugno 1994, n. 399

Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1994, n. 501 (in G.U. 18/08/1994, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1994)
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Testo in vigore dal:  23-6-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di impedire che imputati e condannati per gravi reati di criminalità organizzata, o per reati strumentali al proliferare della stessa, continuino ad avere la disponibilità di patrimoni sproporzionati all'attività svolta o al reddito dichiarato, pur quando non sono in grado di giustificarne la lecita provenienza, e detta disponibilità dei beni può invece aggravare il reato contestato od agevolare la commissione di altri reati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La rubrica dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituita dalla seguente: "Trasferimento fraudolento di valori".