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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 387

Regolamento recante disciplina del procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/11/2000)
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Testo in vigore dal:  15-12-1994 al: 5-12-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti rispettivamente in data 30 marzo 1994 e 26 marzo 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, di seguito "legge".
2. Ai sensi del presente regolamento:
la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è denominata "camera di commercio";
le imprese esercenti attività di autoriparazione sono denominate "imprese".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
(Omissis)".
- L'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
(Omissis)".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
- I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti:
"Art. 2 (Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi).
(Omissis).
7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attività privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7.
9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa;
b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti;
g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale;
h) individuazione delle responsabilità e delle proce- dure di verifica e controllo.
(Omissis)".
- Il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è il seguente:
"Art. 1 (Attività di autoriparazione). - 1. Al fine di raggiungere un più elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata 'attività di autoriparazioné.
2. Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l'attività di commercio di veicoli.
3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista.
Art. 2 (Registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione). - 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Il registro è articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'articolo 4.
2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.
3. Ciascuna impresa può essere iscritta in una o più sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attività effettivamente esercitata. Non è consentito esercitare attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale.
Art. 3 (Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione). - 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti:
a) disponibilità di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attività siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività;
b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni, occorrenti per l'esercizio dell'attività, indicate in apposite tabelle approvate, dal Ministro dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura;
c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attività per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'articolo 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'articolo 7;
d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione.
2. La perdita di uno o più dei requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 2.
3. La commissione di cui all'articolo 9 delibera sulle domande di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2 entro sessanta giorni.
4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui al comma 3 è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale; contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso in sede giurisdizionale.
Art. 4 (Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli). - 1. L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli.
2. Le imprese di cui al comma 1, per poter esercitare, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione, devono essere iscritte in uno speciale elenco del registro di cui all'articolo 2, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3.
Art. 5 (Iscrizione nell'albo degli artigiani o nel registro delle ditte). - 1. L'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione costituisce titolo per l'iscrizione dell'impresa nel registro delle ditte, di cui all'articolo 50 del testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In caso di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, l'imprenditore deve essere in possesso personalmente di almeno uno dei requisiti tecnico- professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge. All'accertamento dell'iscrizione dell'impresa nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché all'accertamento del possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 443 del 1985, procedono le commissioni provinciali per l'artigianato di cui agli articoli 9 e 10 della stessa legge n. 443 del 1985.
Art. 6 (Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore). - 1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.
Art. 7 (Responsabile tecnico). - 1. Il responsabile tecnico di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti personali:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità europea, con cui sia operante la condizione di reciprocità;
b) non avere riportato condanne e non essere sottoposto a procedimenti penali per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoriparazione;
c) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività.
2. Il responsabile tecnico deve inoltre possedere almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) avere esercitato l'attività di autoriparazione, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni, come operaio qualificato per almeno tre anni; tale ultimo periodo è ridotto ad un anno qualora l'interessato abbia conseguito un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all'attività diverso da quelli di cui alla lettera c) del presente comma;
b) avere frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.
3. I programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui alla lettera b) del comma 2 sono ispirati a criteri di uniformità a livello nazionale e sono definiti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Art. 8 (Soggetti iscritti nel ruolo degli artigiani qualificati della provincia autonoma di Bolzano). - 1.
L'iscrizione nel ruolo degli artigiani qualificati di cui all'articolo 12 del testo unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 9 novembre 1990, n. 28, è equiparata, ove la qualificazione artigiana concerna l'attività di autoriparazione, al possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7 della presente legge, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione.
Art. 9 (Commissione per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione). - 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita, con deliberazione della giunta camerale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta:
a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, che la presiede;
b) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno in rappresentanza dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designati dal Ministro dei trasporti;
c) da un rappresentante della giunta regionale;
d) da cinque esercenti l'attività di autoriparazione in rappresentanza delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano regionale, designati con riguardo alle attività di cui al comma 3 dell'articolo 1;
e) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. La commissione di cui al comma 1:
a) compila e aggiorna il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione e delibera sulle relative domande di iscrizione;
b) accerta il possesso e verifica la conservazione dei requisiti di cui agli articoli 3 e 7;
c) rilascia le attestazioni di iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, con specifica indicazione della o delle sezioni ovvero dell'elenco speciale in cui l'impresa è iscritta;
d) delibera la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
e) propone alle competenti autorità provinciali o regionali le sanzioni da applicare per le violazioni della presente legge, eccezion fatta per quelle di cui all'articolo 12.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad istituire una tassa per diritto di segreteria determinata in misura tale da assicurare piena copertura agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 dell'articolo 2 e del comma 1 del presente articolo.
Art. 10 (Vigilanza e sanzioni). - 1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. L'esercizio dell'attività di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.
3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attività di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.
Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.
4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.
Art. 11 (Responsabilità delle imprese esercenti attività di autoriparazione). - 1. Ferma restando la responsabilità civile, le imprese esercenti attività di autoriparazione sono responsabili, ai sensi del comma 2, degli interventi effettuati.
2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere di una commissione di esperti da lui nominata, le garanzie, e la relativa durata, che le imprese esercenti attività di autoriparazione prestano, obbligatoriamente e inderogabilmente, nei confronti dei committenti, all'atto della assunzione dell'incarico, in ordine agli interventi effettuati e alla relativa qualità.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabilite le sanzioni per l'inadempimento delle garanzie prestate. Per gli inadempimenti di particolare gravità, è stabilita la sanzione della sospensione da tre a sei mesi o della cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.
Art. 12 (Concessione, ad imprese esercenti attività di autoriparazione, di compiti di revisione periodica dei veicoli a motore e dei rimorchi). - 1. Al fine di assicurare l'effettuazione delle revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi, di cui all'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'articolo 5 della legge 24 marzo 1980, n. 85, entro i termini stabiliti ai sensi del medesimo articolo, e in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, il Ministro dei trasporti, nelle province individuate con proprio decreto, può affidare, in concessione quinquennale, le revisioni periodiche dei veicoli a motore e dei rimorchi capaci di contenere al massimo sedici posti, compreso quello del conducente, ovvero con peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, ad imprese esercenti attività di autoriparazione iscritte nel registro di cui all'articolo 2 della presente legge e in possesso delle attrezzature e delle strumentazioni necessarie per le operazioni di revisione.
2. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attrezzature e le strumentazioni di cui al comma 1, nonché le operazioni e le modalità tecniche ed amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al medesimo comma.
3. La Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti effettua periodici controlli presso le officine delle imprese di cui al comma 1 e controlli, anche a campione, sui veicoli a motore e sui rimorchi sottoposti a revisione presso le imprese medesime. I controlli presso le officine sono effettuati dagli impiegati di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, come sostituito dall'articolo 17 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, e con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 19 della stessa legge n. 870 del 1986.
L'importo delle spese a carico delle officine è versato in conto corrente postale ed affluisce alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo n. 3566 dello stato di previsione dell'entrata, la cui denominazione è conseguentemente modificata con decreto del Ministro del tesoro.
4. Qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 3, si accerti che l'impresa non dispone delle attrezzature e delle strumentazioni di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti revoca la concessione di cui al medesimo comma 1.
5. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le tariffe per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti e dalle imprese di cui al comma 1, nonché le tariffe per i controlli periodici presso le officine effettuati, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, ai sensi del comma 3. Le tariffe sono determinate in misura tale da assicurare il mantenimento del livello di gettito per l'erario accertato nell'esercizio finanziario antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Le imprese di cui al comma 1, ai fini dell'annotazione, sulla carta di circolazione, delle revisioni dei veicoli a motore e dei rimorchi effettuate, trasmettono, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, entro il termine e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) la carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio;
b) la certificazione della revisione effettuata, con indicazione delle operazioni di revisione e degli interventi prescritti eseguiti;
c) l'attestazione del pagamento, da parte dell'utente, delle tariffe per le operazioni di revisione eseguite.
7. Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti annotano, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, entro e non oltre sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 6, la revisione effettuata. Dopo tale adempimento, la carta di circolazione è a disposizione, presso i suddetti uffici, per il ritiro a cura delle imprese di cui al comma 1, che provvedono alla restituzione all'utente.
8. Fino all'annotazione, sulla carta di circolazione del veicolo a motore o del rimorchio, della revisione effettuata, la certificazione di cui alla lettera b) del comma 6 sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione.
9. Il sesto comma dell'articolo 55 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, è sostituito dal seguente:
'Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire cinquecentomila. La sanzione è del pagamento di una somma da lire seicentomila a lire unmilione se la violazione è ripetutà.
10. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) le sanzioni amministrative, ivi compresa l'eventuale revoca della concessione di cui al comma 1, applicabili, alle imprese di cui al medesimo comma, nel caso di rilascio di false certificazioni o attestazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 6 o di revisioni effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti;
b) le sanzioni amministrative applicabili, alle imprese di cui al comma 1, per la violazione degli obblighi di trasmissione, al competente ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, della documentazione di cui al comma 6.
Art. 13 (Disposizioni transitorie) - 1. In sede di prima applicazione, sono iscritte nel registro di cui all'articolo 2 le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le attività di cui all'articolo 1, e le attività specializzate ad esse assimilabili, essendo iscritte nel registro delle ditte di cui all'articolo 50 del citato testo unico approvato con regio decreto n. 2011 del 1934 ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985.
2. Le imprese di cui al comma 1 designano, entro centottanta giorni dalla data di iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, il responsabile tecnico di cui all'articolo 7.
3. Nel caso delle imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 5 della citata legge n. 443 del 1985, e in sede di prima applicazione della presente legge, il responsabile tecnico può essere designato, anche in difetto dei requisiti tecnico-professionali di cui al comma 2 dell'articolo 7, nella persona del titolare, ovvero nelle persone di un socio o di un familiare partecipante alla impresa o di un dipendente la cui partecipazione diretta al processo di lavorazione per almeno tre anni negli ultimi cinque anni sia attestata mediante dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 1 documentano, alla commissione di cui all'articolo 9, pena la cancellazione dal registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3".
Nota all'art. 1:
- Per il testo della legge 5 febbraio 1992, n. 122, si vedano le precedenti note alle premesse.