DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1994, n. 385

Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/10/2005)
Testo in vigore dal: 15-12-1994
al: 31-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
         Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in  particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; 
  Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576; 
  Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  1959,
n. 449; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 13 aprile 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento  si  applica  ai  seguenti  procedimenti
amministrativi,  di  competenza  del  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, inclusi nell'elenco n.  4  allegato  al
testo della legge 24 dicembre  1993,  n.  537,  recante:  "Interventi
correttivi di finanza pubblica": 
    1)  autorizzazione   e   diniego   all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa nei rami danni e vita; 
    2)  autorizzazione  ad   estendere   l'esercizio   dell'attivita'
assicurativa ad altri rami danni e vita; 
  2. Si applica,  altresi',  ai  seguenti  procedimenti,  connessi  a
quelli elencati nel precedente comma, ai sensi dell'art. 2, comma  7,
della legge n. 537/1993: 
    a) autorizzazione allo svincolo totale o parziale delle attivita'
destinate a copertura delle cauzioni  e  delle  riserve  tecniche  ed
autorizzazione ad investire disponibilita', a copertura delle riserve
tecniche, in attivita' diverse da quelle stabilite dalla legge; 
    b) approvazione di modifiche  al  programma  di  attivita'  delle
imprese di assicurazione; 
    c) approvazione delle deliberazioni e delle  condizioni  relative
al trasferimento volontario, totale o parziale, del portafoglio delle
imprese  di  assicurazione  ed  approvazione  delle  modalita'  della
fusione di imprese di assicurazione e delle nuove norme statutarie; 
    d) approvazione della nomina  dei  commissari  liquidatori  delle
imprese  in  liquidazione  volontaria  e  vincolo   delle   attivita'
patrimoniali dell'impresa; 
    e) decadenza dall'autorizzazione; 
    f) divieto di atti di disposizione sui  beni  dell'impresa  e  di
assunzione di nuovi affari; 
    g) approvazione delle nuove tariffe e delle nuove  condizioni  di
polizza, nonche' delle relative modificazioni in corso di esercizio; 
    h)  approvazione  dei  piani  di  partecipazione  agli  utili  di
bilancio delle imprese; 
    i)  autorizzazione  per  il  collocamento  all'estero  di  rischi
speciali; 
    l) autorizzazione per l'assicurazione di rischi  non  contemplati
in  tariffe  e  di  rischi  con  caratteri   di   particolarita'   ed
eccezionalita'; 
    m) formazione dell'elenco delle imprese  di  cui  alla  legge  10
giugno 1982, n. 348; 
    n)  rilascio  certificato  di  assicurazione  a  copertura  della
responsabilita' civile per danni da inquinamenti  da  idrocarburi  ed
approvazione  per  la  liquidazione   dei   danni   derivanti   dalla
navigazione di natanti iscritti all'estero. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  I  commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993
          (Interventi  correttivi  di  finanza   pubblica)   sono   i
          seguenti:
             "Art.    2    (Semplificazione   e   accelerazione   dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7. Entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente legge, con regolamenti governativi,
          emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o  leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei procedimenti
          ad essi connessi.  La  connessione  si  ha  quando  diversi
          procedimenti  siano  tra  loro  condizionati  o siano tutti
          necessari  per  l'esercizio  di  un'attivita'   privata   o
          pubblica.  Gli  schemi  di  regolamento sono trasmessi alla
          Camera dei deputati ed al Senato della  Repubblica  perche'
          su  di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di
          trasmissione,  il  parere  delle   Commissioni   permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati  anche  in  mancanza  di detto parere ed entrano in
          vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.   Le   norme,   anche   di   legge,  regolatrici  dei
          procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con  effetto
          dalla  data  di entrata in vigore dei regolamenti di cui al
          medesimo comma 7.
             9. I regolamenti di cui al  comma  7  si  conformano  ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo  da  ridurre  il  numero delle fasi procedimentali, il
          numero delle amministrazioni intervenienti,  la  previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione
          e, uniformazione dei relativi tempi di conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h) individuazione delle responsabilita' e delle proce-
          dure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
            - La legge n. 295/1978 reca: "Nuove norme per l'esercizio
          delle assicurazioni private  contro  i  danni"  (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 26 giugno 1978).
             -  La  legge  n. 576/1982 reca: "Riforma della vigilanza
          sulle assicurazioni" (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 229 del 20 agosto 1982).
             -   La   legge   n.  742/1986  reca:  "Nuove  norme  per
          l'esercizio  delle  assicurazioni   private   sulla   vita"
          (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre
          1986).
          Note all'art. 1:
             - L'elenco n. 4  della  legge  n.  537/1993  contiene  i
          procedimenti   amministrativi   da  semplificare  ai  sensi
          dell'art.  2,  comma  7,  della  legge,   riportato   nelle
          precedenti note alle premesse.
             -  Per  il  testo  dell'art.  2, comma 7, della legge n.
          537/1993, si vedano le precedenti note alla premesse.
             - La legge n. 384/1982 reca: "Costituzione  di  cauzioni
          con  polizze  fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso
          lo Stato ed altri enti pubblici" (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 161 del 14 giugno 1982).