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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1994, n. 367

Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

note: Entrata in vigore della legge: 10-12-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2011)
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vigente al 24/04/2024
Testo in vigore dal:  6-9-1997
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Art. 17

Integrazioni al regolamento di contabilità generale dello Stato

1. Al regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è aggiunto il seguente: Titolo XVI, "Dei mandati informatici" - Capo I, "Mandati informatici".
Art. 651. - 1. I mandati informatici, muniti del visto della ragioneria e, ove previsto, anche della Corte dei conti, non possono essere annullati senza il concorso dell'ufficio emittente e degli uffici che li hanno vistati.
2. I mandati da assoggettare al controllo preventivo della Corte dei conti vengono resi disponibili, unitamente alla relativa documentazione da specificare in apposito elenco informatico, per la competente ragioneria che, effettuato il proprio riscontro, e nulla avendo da osservare, li trasmette alla Corte dei conti per il tramite del sistema informativo integrato.
3. La Corte dei conti restituisce con rilievo i mandati non ammessi al visto effettuando apposita transazione sul sistema integrato.
4. La Direzione generale del tesoro, con apposita transazione, convalida i dati relativi ai titoli ammessi al pagamento e li rende disponibili per il sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
5. Per i pagamenti da effettuare allo sportello o presso gli uffici postali della provincia la sezione di tesoreria competente stampa i documenti sostitutivi e i relativi avvisi per i creditori. Gli avvisi devono contenere i dati essenziali del mandato informatico e possono essere recapitati con procedure elettroniche o con altri analoghi sistemi. I documenti sostitutivi devono contenere gli elementi del corrispondente mandato informatico. La sezione o l'ufficio postale acquisiscono sui documenti sostitutivi la firma di quietanza del creditore. L'amministrazione postale trasmette alla sezione competente, per il rimborso, il documento sostitutivo quietanzato.
6. Per le somme da accreditare ai conti correnti bancari o postali la sezione di tesoreria, dopo aver scritturato fra i pagamenti i relativi mandati informatici, trasmette le informazioni rispettivamente al sistema bancario o all'amministrazione postale, accreditando i fondi necessari per il riconoscimento delle somme nei conti correnti. Gli importi non riconosciuti sono dalle singole aziende di credito o dalla posta riversati in tesoreria. Per gli ordinativi da commutare in documenti di entrata o in vaglia cambiari, la sezione scrittura fra i pagamenti i mandati informatici contestualmente all'emissione degli stessi documenti. Le partite di cui al presente comma sono descritte dalla sezione in elenchi informatici.
7. Per i mandati non assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti, le competenti ragionerie appongono il visto su mandati informatici riconosciuti regolari effettuando la corrispondente transazione sul sistema informativo integrato e trattenendo presso di sé la documentazione. I dati riguardanti i mandati vistati dalle ragionerie sono resi direttamente disponibili per il sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria, tranne che, ai sensi delle vigenti disposizioni, si debba procedere all'ammissione al pagamento, nel qual caso l'invio dei dati è effettuato previa convalida da parte della Direzione generale del tesoro.
8. I dati di tutti i pagamenti eseguiti sono trasmessi a cura della Banca d'Italia al sistema informativo integrato.
Art. 652. - 1. I mandati di cui al precedente articolo 651 sono di due specie: la prima comporta effettivo movimento di denaro ovvero determina commutazione in quietanza di entrata o versamento a conto corrente di amministrazioni e gestioni autonome; la seconda dà luogo a semplici registrazioni nelle scritture. I mandati hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio e devono contenere, a cura delle amministrazioni emittenti, le seguenti indicazioni:
a) lo stato di previsione, l'esercizio e l'ufficio di livello dirigenziale generale al quale è affidata la gestione della quota parte del bilancio dell'amministrazione cui si riferisce la spesa;
b) la specificazione dell'atto dal quale deriva l'impegno o l'autorizzazione della spesa;
c) il numero e la denominazione completa del capitolo del bilancio cui è imputata la spesa;
d) l'oggetto preciso della spesa e la legge dalla quale essa consegue;
e) il cognome, il nome e la qualità del creditore o dei creditori o di chi per loro sia legalmente autorizzato a dare quietanza, nonché il relativo codice fiscale o la partita IVA;
f) le eventuali indicazioni, anche codificate, dei conti ai quali deve affluire l'importo;
g) l'indicazione del dirigente che ha emesso l'ordine di pagare e del relativo ufficio, nonché la data dell'ordine;
h) la somma da pagare scritta in lettere ed in cifre;
i) l'eventuale termine a partire dal quale il mandato è pagabile;
l) la tesoreria ed il luogo dove deve farsi il pagamento;
m) l'indirizzo del creditore;
n) la zona d'intervento.
2. I mandati della seconda specie fra quelle indicate al precedente comma 1 debbono contenere, altresì, l'indicazione del capitolo o gruppo di capitoli del bilancio dell'entrata e delle somme da imputarsi a ciascun capitolo o gruppo, ovvero del conto corrente di amministrazioni autonome e gestioni a favore delle quali l'importo stesso deve essere versato.
Art. 653. - 1. I documenti sostitutivi dei titoli quietanzati, salvo quanto previsto dal comma seguente, rimangono in custodia presso le sezioni di tesoreria per un periodo di dieci anni.
2. Dopo i primi cinque anni, i documenti di cui al comma 1 possono essere sostituiti da riproduzioni ottenute con supporti ottici ovvero con altro idoneo strumento di archiviazione.
3. Gli elenchi elettronici delle partite estinte, nonché gli elenchi e i prospetti comunque denominati, rimangono in custodia presso la sezione di tesoreria per cinque anni.
4. Presso le sezioni di tesoreria, i documenti, gli elenchi e gli altri supporti di archiviazione sostitutivi di essi sono a disposizione del Ministero del tesoro e della Corte dei conti per i controlli di competenza.
5. Alle regolarizzazioni che si rendessero necessarie dopo il pagamento si provvede anche mediante flussi informatici di rettifica.
Art. 654. - 1. I mandati, dopo il visto degli organi di controllo, non possono essere annullati, né variati in alcuna loro parte, se non col concorso dell'amministrazione che li ha emessi e degli organi di controllo medesimi, fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo del pagamento.
Art. 655. - 1. Le sezioni di tesoreria, per i mandati informatici da estinguere presso altri uffici pagatori, provvedono ad inviare il documento sostitutivo del titolo con elenchi di trasmissione in doppio esemplare, di cui uno deve essere restituito per ricevuta. Il relativo avviso può essere inviato con sistemi informatici o telematici o con altri analoghi sistemi.
Art. 656. - 1. Quando il pagamento deve essere eseguito in un luogo diverso da quello indicato, la sezione di tesoreria dispone la variazione purché tale luogo si trovi nella stessa provincia.
2. Se il pagamento deve essere effettuato in altra provincia, la sezione di tesoreria invia i relativi dati alla sezione competente.
3. Le informazioni riguardanti le modifiche di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse al sistema informativo integrato.
Art. 657. - 1. Il mandato informatico che non può o non deve più essere pagato, per morte del titolare o per qualsiasi altra causa, viene rinviato all'ufficio che lo ha emesso mediante comunicazione informatica. Si procede in pari modo quando in un titolo si sia incorsi in un errore.
2. All'annullamento o correzione dei titoli si provvede in conformità al disposto degli articoli 292 e 413 del presente regolamento, in quanto applicabili.
3. Le sezioni di tesoreria trasmettono al sistema informativo integrato i dati identificativi dei mandati che non devono essere più pagati ai sensi dei precedenti commi.
Art. 658. - 1. Per i mandati informatici la sezione di tesoreria competente, accerta la validità dell'autenticazione elettronica e provvede:
a) per le partite pagabili allo sportello o presso gli altri uffici pagatori nella provincia, alla stampa dei documenti sostitutivi di cui al precedente articolo 651, comma 5, che ammette a pagamento previo accertamento dell'inesistenza degli atti impeditivi di cui all'articolo 69 della legge di contabilità generale dello Stato e l'esperimento, ove prevista, della procedura per la compensazione amministrativa. La sezione provvede altresì all'invio, anche con sistemi informatici, degli avvisi ai beneficiari con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
b) per le partite da commutare in vaglia cambiario o in documenti di entrata di tesoreria, all'estinzione ed alla emissione dei vaglia e dei documenti;
c) per le partite da accreditare in conto corrente bancario o postale, all'estinzione ed al successivo trasferimento delle relative informazioni al sistema bancario o postale.
2. Il tesoriere centrale e l'istituto incaricato del servizio di tesoreria tramite il sistema informativo rinviano al sistema informativo integrato i dati identificativi dei mandati informatici la cui autenticazione elettronica non risulta valida.
3. Per i mandati estinti mediante accreditamento, la data del pagamento è quella della scritturazione negli elenchi di cui all'articolo 651, comma 6.
Art. 659. - 1. I mandati inestinti alla chiusura dell'esercizio, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto al 31 dicembre, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purché ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, ai sensi dell'articolo 276 del presente regolamento.
2. Egualmente i mandati informatici individuali emessi nell'esercizio in conto residui e rimasti inestinti, possono essere trasportati all'esercizio successivo, variandosene l'imputazione, ad eccezione di quelli il cui credito sia prescritto o le relative somme perente agli effetti amministrativi ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato.
3. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato per il tramite del controllore capo, elaborano entro il 20 gennaio una raccolta di dati informatici contenente gli estremi identificativi degli ordinativi di cui ai commi 1 e 2.
4. Ove sia noto che di taluno dei mandati informatici non debba effettuarsi il pagamento, i dati relativi non vengono compresi nella raccolta, ma sono comunicati alle ragionerie competenti, che ne promuovono l'annullamento o la rinnovazione.
Art. 660. - 1. La raccolta di dati informatici di cui al comma 3 dell'articolo 659 è inviata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato che, dopo avere effettuato il riscontro con i propri dati, previa convalida delle ragionerie competenti, stralcia gli ordinativi da trasportare dalle scritture dell'esercizio scaduto, li inserisce in quelle del nuovo esercizio ed integra la raccolta stessa con gli estremi dell'imputazione al conto dei residui dell'esercizio in corso.
2. Effettuate le operazioni di cui al comma 1, il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta recante l'indicazione della nuova imputazione al sistema informativo della Corte dei conti.
3. La Corte, riconosciuta nell'ambito delle proprie competenze l'esattezza della nuova imputazione, sulla base anche dei dati in suo possesso, elimina dalle proprie scritture informatiche i mandati indicati nella raccolta, li trasporta in quelle dell'esercizio in corso e li mette a disposizione dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria provinciale dello Stato, nonché del controllore capo della tesoreria centrale dello Stato.
4. Ove sui titoli di cui al comma 1 non sia previsto il controllo preventivo della Corte dei conti, la Ragioneria generale dello Stato trasmette la raccolta contenente la nuova imputazione al sistema informativo dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria.
5. Sulla base delle informazioni contenute nella raccolta, le sezioni di tesoreria ed il controllore capo della tesoreria centrale provvedono ad aggiornare i propri archivi informatici.
Art. 661. - 1. Dal 1 gennaio e fino a che le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e la tesoreria centrale dello Stato non abbiano ricevuto la nuova imputazione, i mandati informatici inestinti al 31 dicembre precedente possono essere pagati dai tesorieri ed inseriti nelle scritture del conto sospeso.
Art. 662. - 1. I pagamenti relativi a mandati informatici non eseguiti entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione, non debbono essere più effettuati e gli altri agenti pagatori restituiscono entro il giorno 10 del mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato i documenti sostitutivi;
quelli giacenti presso la tesoreria centrale sono restituiti alla Direzione generale del tesoro.
2. Le sezioni di tesoreria e la Direzione generale suddetta trasmettono un elenco informatico dei mandati di cui al comma 1 al sistema informativo integrato. Le competenti ragionerie provvedono all'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il disposto dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 3 aprile 1997, n. 94 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano, a regime, dal 1 gennaio 1999".