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MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 marzo 1994, n. 335

Regolamento concernente la disciplina dei concorsi enologici e delle distinzioni dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/06/1994
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Testo in vigore dal:  21-6-1994

IL MINISTRO DELLE RISORSE

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente: "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini";
Ritenuto la necessità di adottare, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della citata legge 10 febbraio 1992, n. 164, le disposizioni regolamentari per la disciplina dei concorsi enologici cui possono partecipare i vini D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T., nonché per la disciplina del riconoscimento degli organismi ufficialmente autorizzati al rilascio delle distinzioni e della relativa gestione;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 64794 del 24 luglio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Utilizzo delle distinzioni
1. Le partite dei vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), di origine controllata (DOC) e ad indicazione geografica tipica (IGT) possono fregiarsi di una delle distinzioni di cui all'art. 27 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a condizione di aver partecipato ad apposito concorso enologico con esito positivo.
2. I concorsi enologici sono organizzati da enti ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Il testo dell'intero art. 27 della legge n. 164/1992 è il seguente:
"Art. 27 (Concorsi enologici). - 1. I vini di cui alla presente legge, che utilizzano nella propria designazione e presentazione nomi geografici nei termini e con le modalità previsti, possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato nazionale di cui all'art. 17.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate, che abbiano superato gli esami organolettici e che possiedano i requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 27 della legge n. 164/1992 si veda in nota alle premesse.