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DECRETO-LEGGE 30 maggio 1994, n. 326

Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1995)
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Testo in vigore dal:  1-6-1994 al: 31-7-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di parcheggi e di trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Parcheggi
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane - di seguito denominato Presidente del Consiglio dei Ministri - entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini dell'ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122. La rideterminazione dei costi standard e delle modalità di accesso al credito da parte dei comuni e dei soggetti concessionari ai fini della quantificazione del contributo previsto dalla legge n. 122 del 1989 è stabilita, entro lo stesso termine di novanta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata Conferenza.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è inserito il seguente:
"3-bis. Entro il 30 giugno, con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993, semprechè i comuni provvedano entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale alla assegnazione in diritto di superficie delle aree di cui all'articolo 9, comma 4. I comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma.".
3. Per il 1993 il bando di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è emanato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 del presente articolo e le assegnazioni dovranno avvenire entro i centoventi giorni successivi.
4. All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione o cooperative, su mandato dei soggetti aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie.".
5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.
6. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:
" 5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli.".
7. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.
8. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, la concessione è soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione comunale.
9. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o tramite società da esse controllate, e le aziende di trasporto pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.