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DECRETO-LEGGE 27 maggio 1994, n. 318

Disposizioni urgenti per garantire il proseguimento degli interventi in favore degli sfollati dai territori della ex Jugoslavia, dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose e delle attività di volontariato.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/05/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 465 (in G.U. 27/07/1994, n.174).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  28-5-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato il perdurare della situazione di emergenza, formalmente dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 1992, per fronteggiare l'eccezionale pericolo derivante dal massiccio esodo delle popolazioni provenienti dalla Bosnia-Erzegovina;
Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento degli interventi in materia previsti dal decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la continuità degli interventi previsti dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, nonché di integrare opportunamente la legge stessa;
Tenuto conto, infine, della eccezionale rilevanza sociale delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato in favore delle persone in stato di bisogno e ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità degli interventi previsti dalla legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi in favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia
1. Per il finanziamento degli interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.