stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 1994, n. 319

Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  12-6-1994 al: 23-11-2007
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 22 febbraio 1994 n. 146 - legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 9, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;
Ritenuta l'oppurtunità di dare attuazione alla predetta direttiva anche per sanare una violazione del trattato CEE in tema di professioni marittime;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 aprile 1994;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dei trasporti e della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del commercio con l'estero e, ad interim, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per le riforme elettorali ed istituzionali e, ad in- terim, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea
1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.
2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al presente articolo.
3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:
a) un ciclio di studi postsecondari diverso da quello previsto all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, della durata di almeno un anno, oppure di durata equivalente a tempo parziale, per il quale una delle condizioni di accesso è, di norma, quella di aver portato a termine il ciclo di studi secondari richiesto per accedere all'insegnamento universitario, oppure uno dei cicli di formazione che figurano all'allegato A al presente decreto.
L'allegato è modificato ed integrato con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguarlo alle modificazioni eventualmente apportate all'allegato C della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992;
b) successivamente al compimento di un ciclo di studi secondari, un ciclo di studi o di formazione, diverso da quelli di cui alla lettera a), impartito in un istituto di istruzione o in una impresa, o, in alternativa, in un istituto di istruzione e in una impresa;
c) un ciclo di studi secondari a carattere tecnico o professionale.
4. Sono, altresì, ammessi al riconoscimento i titoli:
a) rilasciati in seguito ad una valutazione delle qualifiche personali, delle attitudini o delle conoscenze del richiedente ritenute essenziali per l'esercizio di una professione da un'autorità designata in conformità delle disposizioni legislative regolamentari o amministrative di uno Stato membro, senza che sia richiesta la prova di una formazione preliminare;
b) che sanciscono una formazione che non fa parte di un insieme costituente un titolo ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, o un titolo ai sensi delle lettere a), b), e
c) del comma precedente;
c) che comprovano una formazione generale di livello di istruzione elementare o secondaria.
5. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore ad un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica che il richiedente è in possesso, oltre che del titolo formale, di una esperienza professionale di tre anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alla lettera a) del comma 3, e di due anni, nel caso di possesso di titolo contemplato alle lettere b) e c) del comma 3.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 9 recita:
"Art. 9 (Riconoscimento dei titoli professionali: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire i parametri per individuare i titoli e le attività professionali che rientrano tra quelle contem- plate dalla direttiva con particolare riferimento alla lettera f) dell'articolo 1 della direttiva stessa, nonché i parametri che individuano una formazione regolamentata;
b) prevedere l'estensione delle discipline dettate dalle direttive di cui all'allegato B della direttiva 92/51/CEE, relative ad attività non salariate, all'esercizio delle medesime attività a titolo subordinato;
c) per le procedure di riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attività professionali da parte di cittadini comunitari, provvedere in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 115;
d) nei casi in cui si rimette allo Stato membro la scelta del meccanismo compensativo, dare, in linea di massima, la preferenza alla prova attitudinale in luogo del tirocinio di adattamento;
e) indicare le attività professionali il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attività consista nel fornire consulenza o assistenza concernenti il diritto nazionale e, in relaione ad esse, quale condizione d'accesso per i cittadini comunitari, il superamento di una prova attitudinale".
- La direttiva del Consiglio 92/51/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 209 del 24 luglio 1992.
- La direttiva del Consiglio 89/48/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 19 del 24 gennaio 1989.
Note all'art. 1:
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115, reca l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. L'art. 1 recita:
"Art. 1 (Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti nella Comunità europea). - 1. Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.
2. Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente, della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma.
3. I titoli sono ammessi al riconoscimento se includono l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione.
4. Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo formale, che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale di tre anni".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 3 febbaio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di pricinpio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina della materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamentò, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
- La direttiva del Consiglio 92/51/CEE del 18 giugno 1992 è pubblicata in G.U.C.E. n L 209 del 24luglio 1992.
L'allegato C contiene l'elenco dei cicli di formazione professionale con struttura particolare contemplati nell'art. 1, lettera a), primo comma, secondo trattino, lettera ii) (identico all'allegato A al decreto qui pubblicato).