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MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1993, n. 603

Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'amministrazione della difesa.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-6-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  5-6-1994 al: 8-10-2010
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IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed, in particolare, gli articoli 2 e 4, che, rispettivamente, obbligano le singole amministrazioni a determinare per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi e la rispettiva unità organizzativa responsabile;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992 sullo schema di decreto del Ministero dell'interno;
Visto lo schema di regolamento-tipo suggerito dalla predetta adunanza generale per rendere uniformi in via generale i citati profili attuativi della legge n. 241/1990 nell'ambito di tutte le amministrazioni;
Considerata la complessità dell'organizzazione dell'Amministrazione della difesa articolata in organi centrali territoriali e periferici, interforze e di forza armata, e la conseguente necessità di procedere gradualmente all'attuazione delle predette norme provvedendo in particolare, per quanto concerne l'adempimento di cui al comma 2 dell'art. 2 della citata legge n. 241 del 1990 ad una prima disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza degli organi centrali la cui durata non sia disposta per legge o regolamento;
Viste le attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione della difesa;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della commissione speciale del 17 febbraio 1993;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1933;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con nota n. Coord/02-2591/1/R/93 del 14 settembre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di efficacia del regolamento
1. Ai fini delle norme del presente regolamento si intende per "legge", la legge 7 agosto 1990, n. 241; per "Amministrazione", l'Amministrazione della difesa; per "Ministro" il Ministro della difesa; per "sottosegretario", il sottosegretario di Stato alla difesa; per "segretario generale", il segretario generale del Ministero della difesa e direttore nazionale degli armamenti; per "organi centrali", gli organi centrali dell'Ammministrazione della difesa.
2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti dell'Amministrazione che si concludono con un provvedimento finale del Ministro o del sottosegretario o dei dirigenti militari e civili, preposti agli organi centrali e si sostituiscono a tutte le direttive ed istruzioni sinora impartite dagli organi dell'Amministrazione, in relazione ai procedimenti medesimi, per dare attuazione alle norme della legge in materia di determinazione dei termini, di unità organizzative, di responsabile del procedimento, di obbligo di provvedere e di motivare, nonché di partecipazione al procedimento.
3. Le disposizioni generali del presente capo I concernenti le unità organizzative, il responsabile del procedimento, l'obbligo di provvedere e di motivare la partecipazione al procedimento e l'autocertificazione, si applicano anche ai procedimenti che si concludono con un provvedimento finale dei responsabili preposti agli organi territoriali e periferici dell'Amministrazione, per i quali dovranno essere determinati i relativi termini finali ai sensi del successivo art. 9, comma 2; sino a quando non si sarà provveduto con regolamento, detti procedimenti si concluderanno nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2, comma 3, della legge.
4. Le norme del regolamento si applicano, altresì, ai procedimenti amministrativi, sia che debbano essere promossi d'ufficio, sia che conseguano obbligatoriamente ad una istanza di parte diretta ad ottenere provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulagazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2, sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento fi- nale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1, sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
- Il comma 3, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quanto la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.