stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 marzo 1994, n. 219

Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-4-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/1995)
nascondi
Testo in vigore dal:  2-4-1994 al: 31-5-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, in esito al referendum popolare, è stata abrogata la legge istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Trasferimento di funzioni in materia di turismo e di spettacolo
1. Sono trasferite alle regioni a statuto ordinario, di seguito denominate "regioni", tutte le funzioni amministrative in materia turistica e alberghiera del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo, salvo quelle espressamente attribuite all'Amministrazione centrale dal presente decreto.
2. Al fine della predisposizione del programma promozionale triennale di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restando comunque salve le attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono a disciplinare con proprie leggi le materie del presente decreto. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative in materia di spettacolo:
a) autorizzazione in ordine alla costruzione, trasformazione, adattamento e utilizzo di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici e teatrali;
b) nulla osta per i numeri isolati di arte varia in night club;
c) parere per l'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari nel settore dello spettacolo ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943;
d) concessione di sovvenzioni, contributi, premi, indennità compensative, provvidenze straordinarie e altri vantaggi di tipo economico in favore di sale cinematografiche e circoli di promozione cinematografica, nonché per le attività di prosa, lirica, concertistica, danza, corali, festival e altre manifestazioni che abbiano preminente carattere e interesse locale o regionale.
4. Le funzioni in materia di spettacolo diverse da quelle di cui al comma 3 sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, si provvede alla precisazione delle materie indicate al comma 3 ed alla individuazione di altre funzioni di preminente carattere o interesse locale o regionale. Con il decreto sono posti criteri e indirizzi generali per l'esercizio delle competenze di cui al predetto comma 3. Con il medesimo decreto si procede al trasferimento alle regioni a decorrere dal 1 gennaio 1995 dei necessari mezzi finanziari.
6. Il personale del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo può chiedere di essere trasferito, con il consenso dei medesimi, alle regioni o a enti pubblici regionali, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico acquisito.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, promuove la costituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, avente il fine di raccogliere risorse pubbliche e private destinate all'ammodernamento, razionalizzazione e sviluppo dell'offerta turistica italiana. Il Fondo è gestito attraverso apposite convenzioni stipulate dallo Stato e dalle regioni con società, enti e istituti nazionali e regionali a prevalente partecipazione pubblica.