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DECRETO-LEGGE 18 marzo 1994, n. 187

Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/3/1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/07/1994)
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Testo in vigore dal:  21-3-1994 al: 20-5-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il 12 giugno 1994 devono svolgersi le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
Considerato che con decreto del Ministro dell'interno in data 15 marzo 1994 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci, dei presidenti della provincia e dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 giugno del corrente anno, sono state fissate per il giorno di domenica 12 giugno 1994 e che il relativo eventuale turno di ballottaggio è stato stabilito per la giornata di domenica 26 giugno 1994;
Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni del Parlamento europeo con quelle relative alle elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, e alle elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche se disciplinate da norme regionali;
Visto l'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:
a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, così come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;
b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;
c) per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali si applicano le norme degli articoli 27 e 28 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico;
d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;
e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;
f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio da inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.
2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.