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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 31 dicembre 1992, n. 583

Regolamento recante l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 02-04-1994
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Testo in vigore dal:  2-4-1994

Art. 1

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed in particolare l'art. 6 che prevede che il Ministero della sanità può avvalersi di personale sanitario a rapporto convenzionale;
Visto il proprio decreto 22 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;
Visti i propri decreti del 5 febbraio 1985 e del 22 giugno 1987, n. 575, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 24 aprile 1985 e nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1988, con i quali è stata emanata la disciplina dei rapporti libero- professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza al predetto personale navigante, avente validità fino al 31 dicembre 1988;
Atteso che la disciplina, in relazione anche ai compiti svolti dai predetti medici fiduciari, è necessariamente correlata, per la parte compatibile, agli istituti di cui all'accordo collettivo nazionale per i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali;
Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, è stato emanato l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali per il triennio 1› luglio 1988-30 giugno 1991;
Ritenuto, pertanto, di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1985 e 22 giugno 1987, n. 575, applicata in regime di prorogatio, al predetto accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 314/1990;
Considerato che in data 30 luglio 1991 è stata raggiunta, al riguardo, una intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale sulla disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità e i medici fiduciari per l'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1985 e 22 giugno 1987, n. 575, per il periodo 1› gennaio 1989-31 dicembre 1991;
Ritenuto di disciplinare i rapporti in questione per il triennio 1989-91 in conformità alle predette intese;
Considerato che l'applicazione della suindicata disciplina ai rapporti convenzionali relativi agli anni 1989, 1990 e 1991 comporta, rispetto agli oneri già previsti a tale titolo, un presumibile maggiore onere complessivo di L. 1.500.000.000;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 806/92- bis espresso dalla sezione I nell'adunanza generale del 18 maggio 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL.1/31890/4.18.54 del 15 ottobre 1992);
ADOTTA
il seguente regolamento:
1. È reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale, per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della sanità ed i medici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il triennio 1989-91, sottoscritto ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, riportato nel testo allegato, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 dicembre 1992

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 dicembre 1992 Il Ministro: DE LORENZO

Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1994

Registro n. 1 Sanità, foglio n. 9