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DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1994, n. 129

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-2-1994.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal:  27-2-1994 al: 27-4-1994

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, di attuazione delle direttive 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 e 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983;
Ritenuta, altresì, l'esigenza di assicurare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali e di uniformare i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria
1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18 e 19 della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio.
2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, una o più imprese, nonché alle imprese che controllano, ai sensi delle stesse norme, uno o più soggetti di cui al comma 1.
4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.