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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 maggio 1993, n. 594

Regolamento recante i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti di interesse nazionale ammessi al cofinanziamento comunitario ai sensi del regolamento C.E.E. n. 866/90.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-2-1994
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vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  24-2-1994

IL MINISTRO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;
Visto il regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;
Considerato che l'art. 9 del predetto regolamento prevede una partecipazione finanziaria della C.E.E. ai programmi operativi che raggruppano i singoli progetti;
Vista la decisione della Commissione n. 90/342 del 7 giugno 1990 che ha stabilito i criteri da adottare per selezionare i progetti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per l'inclusione degli stessi nei programmi operativi da proporre alla C.E.E.;
Viste le decisioni della Commissione C.E.E. n. 2915/8 e n. 2915/9 del 13 dicembre 1991 che hanno approvato i piani settoriali, elaborati ai sensi dell'art. 2 del regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990;
Considerata la necessità di determinare criteri e modalità di valutazione dei progetti da inserire nei programmi operativi a carattere nazionale ai sensi del regolamento C.E.E. n. 866/90 del Consiglio in data 29 marzo 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 23 luglio 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 916 del 3 maggio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni generali
1. I procedimenti amministrativi relativi all'attuazione del regolamento C.E.E. n. 866/90, sono definiti secondo le disposizioni indicate nei successivi articoli.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il regolamento C.E.E. n. 866/90 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 91 del 6 aprile 1990.
- La decisione della Commissione del 7 giugno 1990 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 163/71 del 29 giugno 1990.
- Le decisioni n. 84 e 85/92 del 13 dicembre 1991 sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 31 del 7 febbraio 1992.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.