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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1993, n. 591

Regolamento concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale (SI) in attuazione dell'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273.

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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  1-3-1994

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 273, che istituisce il Servizio nazionale di taratura e in particolare, gli articoli 3 e 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina le unità di misura legali, comprendenti le unità di misura SI di base, supplementari e derivate;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla disciplina dell'attività di Governo e sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Viste le proposte avanzate dagli istituti metrologici primari in merito alla determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura SI di base, supplementari e derivate;
Considerato che occorre provvedere alla determinazione di detti campioni nazionali;
Visto il parere reso dal Comitato centrale metrico nella riunione del 16 luglio 1992;
Vista l'intesa espressa dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con la nota n. EV/1237/A-6.5.-1 del 18 dicembre 1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 giugno 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1993 con nota n. 175630;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate previsti dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 273, sono fissati nell'allegato I al presente regolamento.
2. La descrizione dei predetti campioni e la determinazione delle relative incertezze sono contenute nell'allegato II.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Reatano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui strascritti.
Note alle premesse:
- La legge n. 273/1991 reca: "Istituzione del sistema nazionale di taratura". Si trascrive il testo dei relativi artt. 2 e 6:
"Art. 2. - 1. Gli istituti metrologici primari effettuano studi e ricerche finalizzati alla realizzazione dei campioni primari delle unità di misura di base, supplementari e derivate del sistema internazionale delle unità di misura SI. Tali istituti confrontano a livello internazionale i campioni realizzati e li mettono a disposizione ai fini della disseminazione prevista dal sistema nazionale di taratura.
2. Svolgono le funzioni di istituti metrologici primari:
a) l'istituto di metrologia "G. Colonnetti" del Consiglio nazionale delle ricerche per i campioni riguardanti le unità di misura impiegate nel campo della meccanica e della termologia;
b) l'istituto elettronico nazionale "G. Ferraris" per i campioni riguardanti le unità di misura del tempo e delle frequenze e per le unità di misura impiegate nel campo dell'elettricità, della fotometria, dell'optometria e dell'acustica;
c) il Comitato nazionale per la ricerca o per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e per i campioni delle unità di misura impiegate nel campo delle radiazioni ionizzanti.
3. Nello svolgimento delle loro attività i predetti istituti metrologici primari, allo scopo di assicurare una sinergia di mezzi e di competenze, si avvarranno, anche nei corrispondenti settori operativi, delle risorse messe a disposizioni da altri istituti che svolgono attività metrologiche, tra cui l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni e l'Istituto superiore di sanità.
4. Nulla è innovato per quanto concerne competenze e funzioni dell'Ufficio centrale metrico".
"Art. 6. - 1. Dopo l'ultimo comma dell'art. 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente:
'Il Comitato, inoltre, svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito del sistema nazionale di taratura ed esprime pareri sulle materie ad esso sottoposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianatò".
- Il D.P.R. n. 802/1982 recepisce la direttiva CEE n. 80/81 che ha prescritto per tutta l'area comunitaria l'impiego delle unità di misura del Sistema Internazione (SI).
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello steso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazioen di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.