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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 ottobre 1993, n. 589

Regolamento recante modificazione al decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente le materie e le modalità degli esami prescritti per l'iscrizione a ruolo degli agenti d'affari in mediazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/2/1994
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  13-2-1994

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 3 febbraio 1989, n. 39, che ha modificato ed integrato la legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente l'ordinamento della professione di mediatore;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452, concernente il regolamento per l'esecuzione e l'attuazione dell'accennata legge n. 39 del 1989;
Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, concernente il regolamento sulla determinazione delle materie e delle modalità degli esami prescritti per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, che, l'art. 1, comma 4, proroga fino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 11 della citata legge n. 39/1989 l'operatività delle commissioni esaminatrici di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, cui sono affidati attualmente gli esami diretti ad accertare i requisiti per l'iscrizione degli aspiranti nel ruolo degli agenti di affari in mediazione;
Ravvisata l'esigenza di disciplinare la costituzione della commissione giudicatrice volta ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dei candidati e titenuto, quindi, che occorre integrare il regolamento recato dal citato decreto ministeriale n. 300 del 1990, costituente la sedes materiae della disciplina di cui trattasi, con apposita disposizione sostitutiva di quella di cui all'art. 1, comma 4, del regolamento appena citato;
Considerato il disposto transitorio di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 39/1989;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Sentite le organizzazioni nazionali dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori e dei mediatori;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 ottobre 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 7 ottobre 1993, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 febbraio 1990, n. 300, è sostituito dai seguenti:
" 4. All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. La commissione giudicatrice è presieduta dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed è composta da altri quattro membri, due dei quali docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame e due agenti scelti tra i componenti effettivi della commissione di cui all'art. 7 della legge n. 39/1989.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dal segretario generale.
6. Per l'espletamento della prova orale, il presidente della camera di commercio può integrare la composizione della commissione giudicatrice, su proposta della commissione stessa, con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza.".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il comma 4 dell'art. 1 del D.M. n. 300/1990, nella stesura antecedente alla modifica apportata dall'art. 1 del decreto qui pubblicato, era così formulato: "I predetti esami sono effettuati dalle commissioni esaminatrici di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926, la cui durata in carica è prorogata sino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 11 della citata legge n. 39".
- Il regolamento previsto dall'art. 11 della legge n. 39/1989 è stato adottato con il D.M. n. 452/1990 indicato nelle premesse al decreto qui pubblicato.
- Il testo dell'art. 9 del regolamento per l'esecuzione della legge 21 marzo 1958, n. 253, approvato con D.P.R. n. 1926/1960, è il seguente:
"Art. 9. - Il presidente della camera di commercio, industria e agricoltura stabilisce la data delle prove di esame, che sono pubbliche.
La commissione esaminatrice, nominata dal presidente medesimo, è costituita:
dal segretario generale della camera di commercio, industria e agricoltura, che la presiede;
da un mediatore scelto fra i membri effettivi della Commissione consultiva, di cui all'art. 3;
da un esperto particolarmente competente nella specifica materia oggetto dell'esame, scelto nel ruolo dei periti e degli esperti, tenuto dalla camera di commercio, industria e agricoltura.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva della camera di commercio, industria e agricoltura".
- Il comma 3 dell'art. 9 della legge n. 39/1989 prevede che: "Fino all'insediamento della commissione centrale di cui all'art. 4 le materie e le modalità di esame sono stabilite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali nazionali del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e delle categorie interessate".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del D.M. n. 300/1990, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 1. - 1. L'esame di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, consiste in prove scritte ed in una prova orale.
2. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti immobiliari e quello per l'iscrizione nella sezione per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso consiste in due prove scritte ed una orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.
3. L'esame per l'iscrizione nella sezione per gli agenti merceologici consta di una prova scritta e di una prova orale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nella prova scritta un voto non inferiore a sette decimi. L'esame è superato dai candidati che abbiano ottenuto un voto non inferiore a sei decimi nella prova orale.
4. All'esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante all'iscrizione nel ruolo in relazione al ramo di mediazione prescelto provvede una commissione giudicatrice nominata per ogni sessione di esame dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
5. La commissione giudicatrice è presieduta dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed è composta da altri quattro membri, due dei quali docenti di scuola secondaria superiore nelle materie sulle quali vertono le prove di esame e due agenti scelti tra i componenti effettivi della commissione di cui all'articolo 7 della legge n. 39/1989.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, designato dal segretario generale.
6. Per l'espletamento della prova orale, il presidente della camera di commercio può integrare la composizione della commissione giudicatrice, su proposta della commissione stessa, con la nomina di un esperto per ciascuno degli specifici rami di mediazione. Tale esperto è chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al ramo di mediazione di sua competenza".
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 39/1989 è il seguente:
"Art. 7. - 1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nel ruolo ed alla tenuta del medesimo. La commissione è nominata con deliberazione della giunta camerale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:
a) da un membro della giunta camerale;
b) da un rappresentante degli agricoltori, uno degli industriali e uno dei commercianti, designati rispettivamente dalle organizzazioni a livello nazionale e scelti dalla giunta camerale sulla base della maggiore rappresentatività;
c) da cinque rappresentanti degli agenti di affari in mediazione designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.
2. Con le stesse modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti per lo stesso numero e le medesime categorie.
3. La commissione nomina al suo interno il presidente ed un vicepresidente.
4. In caso di morte o di decadenza di un membro, la commissione è integrata dalla giunta camerale con le stesse modalità previste per la costituzione.
5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario da lui designato in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
6. La commissione è tenuta a denunciare all'autorità giudiziaria coloro che esercitano abusivamente, anche se in modo discontinuo, la professione di mediatore.
7. Le spese per il funzionamento delle commissioni sono a carico del bilancio di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura".