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LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
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vigente al 07/09/2024
Testo in vigore dal: 24-2-1994
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      (Finalita' della legge).
     1. La salvaguardia e la valorizzazione delle  zone  montane,  ai
sensi  dell'articolo  44  della  Costituzione, rivestono carattere di
preminente interesse nazionale. Ad esse  concorrono,  per  quanto  di
rispettiva  competenza,  lo Stato, le regioni, le province autonome e
gli enti locali.
     2. Le disposizioni della presente legge  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le
regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  provvedono  alle  finalita'  della presente legge secondo le
disposizioni  dei  rispettivi  statuti  e  delle  relative  norme  di
attuazione.
     3.  Quando  non  diversamente specificato, le disposizioni della
presente legge si applicano  ai  territori  delle  comunita'  montane
ridelimitate  ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Ai fini della presente legge, per "comuni montani" si  intendono
"comuni   facenti   parte   di   comunita'  montane"  ovvero  "comuni
interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre
1971,  n.  1102,  e  successive  modificazioni"  in  mancanza   della
ridelimitazione.
     4.  Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche
e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la
tutela  e  la  valorizzazione  delle  qualita'  ambientali  e   delle
potenzialita'   endogene  proprie  dell'habitat  montano.  Le  azioni
riguardano i profili:
       a) territoriale, mediante formule di tutela  e  di  promozione
delle  risorse  ambientali  che  tengano  conto  sia  del loro valore
naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile  delle
popolazioni  residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del
sistema dei trasporti e della viabilita' locale;
       b) economico,  per  lo  sviluppo  delle  attivita'  economiche
presenti sui territori montani da considerare aree depresse;
       c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per
la collettivita';
       d) culturale e delle tradizioni locali.
     5.  Le  regioni  e le province autonome concorrono alla tutela e
alla valorizzazione  del  proprio  territorio  montano  mediante  gli
interventi  speciali,  nel  rispetto  dell'articolo 4, comma 6, della
Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla  legge  30  dicembre
1989, n. 439.
     6. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' ai
territori  compresi  nei  parchi nazionali montani istituiti ai sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -   Si   trascrivono   gli   articoli  44  e  117  della
          Costituzione:
             "Art.  44.  -  Al  fine  di  conseguire   il   razionale
          sfruttamento   del  suolo  e  di  stabilire  equi  rapporti
          sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprieta'
          terriera privata, fissa limiti alla sua estensione  secondo
          le  regioni  e  le  zone  agrarie,  promuove  ed  impone la
          bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e  la
          ricostruzione  delle  unita' produttive; aiuta la piccola e
          la media proprieta'.
            La  legge  dispone  provvedimenti  a  favore  delle  zone
          montane".
            "Art.  117.  -  La  regione emana per le seguenti materie
          norme legislative  nei  limiti  dei  principi  fondamentali
          stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme
          stesse non siano in contrasto con l'interesse  nazionale  e
          con quello di altre regioni:
              ordinamento  degli  uffici  e degli enti amministrativi
          dipendenti dalla regione;
              circoscrizioni comunali;
              polizia locale urbana e rurale;
              fiere e mercati;
              beneficenza  pubblica  ed   assistenza   sanitaria   ed
          ospedaliera;
              istruzione   artigiana  e  professionale  e  assistenza
          scolastica;
              musei e biblioteche di enti locali;
              urbanistica;
              turismo ed industria alberghiera;
              tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
              viabilita', acquedotti e lavori pubblici  di  interesse
          regionale;
              navigazione e porti lacuali;
              acque minerali e termali;
              cave e torbiere;
              caccia;
              pesca nelle acque interne;
              agricoltura e foreste;
              artigianato;
              altre materie indicate da leggi costituzionali.
             Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
          il potere di emanare norme per la loro attuazione".
             -   L'art.  28  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,
          disciplina la natura ed il ruolo delle  comunita'  montane.
          Se ne trascrive di seguito il testo:
             "Art.  28  (Natura  e  ruolo). - 1. Le comunita' montane
          sono enti locali costituiti con leggi reginali  tra  comuni
          montani e parzialmente montani della stessa provincia, allo
          scopo  di  promuovere la valorizzazione delle zone montane,
          l'esercizio  associato  delle funzioni comunali, nonche' la
          fusione di tutti o parte dei comuni associati.
             2.  Le  comunita'  montane  hanno  autonomia  statutaria
          nell'ambito  delle leggi statali e regionali e non possono,
          di norma, avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
          Dalle comunita' montane sono comunque esclusi i comuni  con
          popolazione  complessiva  superiore  a  40.000 abitanti e i
          comuni  parzialmente  montani  nei  quali  la   popolazione
          residente  nel  territorio  montano sia inferiore al 15 per
          cento della popolazione complessiva. Detta  esclusione  non
          priva  i  rispettivi territori montani dei benefici e degli
          interventi  speciali  per  la  montagna   stabiliti   dalle
          Comunita' europee o dalle leggi statali e regionali.
             3.  La legge regionale puo' prevedere l'esclusione dalla
          comunita' montana di quei comuni parzialmente  montani  che
          possono  pregiudicare  l'omogeneita'  geografica  o  socio-
          economica; puo' prevedere altresi'  l'inclusione  dei  quei
          comuni  confinanti,  con popolazione non superiore a 20.000
          abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico
          e socio-economico della comunita'.
             4. Al fine della graduazione  e  differenziazione  degli
          interventi  di  competenza  delle regioni e delle comunita'
          montane, le regioni con propria legge,  possono  provvedere
          ad   individuare  nell'ambito  territoriale  delle  singole
          comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo
          conto   dell'andamento   orografico,   del   clima,   della
          vegetazione,  delle difficolta' nell'utilizzazione agricola
          del  suolo,  della   fragilita'   ecologica,   dei   rischi
          ambientali e della realta' socio-economica".
             -  La legge 3 dicembre 1971, n. 1102, reca: "Nuove norme
          per lo sviluppo della montagna".
             - Si trascrive  il  testo  dellart.  4  della  legge  30
          dicembre 1989, n. 439, recante ratifica ed esecuzione della
          convenzione    europea    relativa   alla   Carta   europea
          dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il  15  ottobre
          1985:
             "Art.   4  (Portata  dell'autonomia  locale).  -  1.  Le
          competenze  di  base  delle   collettivita'   locali   sono
          stabilite dalla Costituzione o dalla legge. Tuttavia, detta
          norma non vieta il conferimento, alle collettivita' locali,
          di competenze specifiche, in conformita' alla legge.
             2.  Le  collettivita'  locali  hanno,  nell'ambito della
          legge, ogni piu'  ampia  facolta'  di  prendere  iniziative
          proprie  per  qualsiasi  questione che non esuli dalla loro
          competenza o sia assegnata ad un'altra autorita'.
             3. L'esercizio delle responsabilita' pubbliche deve,  in
          linea  di  massima, incombere di preferenza sulle autorita'
          piu   vicine   ai   cittadini.   L'assegnazione   di    una
          responsabilita'  ad  un'altra  autorita'  deve  tener conto
          dell'ampiezza e della natura del compito e  delle  esigenze
          di efficacia e di economia.
             4.  Le  competenze  affidate  alle  collettivita' locali
          devono di regola  essere  complete  ed  integrali.  Possono
          essere  messe  in  causa  o limitate da un'altra autorita',
          centrale o regionale, solamente nell'ambito della legge.
             5. In caso di delega dei poteri da parte di un'autorita'
          centrale  o  regionale,  le  collettivita'  locali   devono
          fruire, per quanto possibile, della liberta' di armonizzare
          l'esercizio delle loro funzioni alle condizioni locali.
             6.  Le  collettivita' locali dovranno essere consultate,
          per  quanto  possibile,  in  tempo  utile  ed  in   maniera
          opportuna  nel  corso  dei  processi di programmazione e di
          decisione  per  tutte  le  questioni  che   le   riguardano
          direttamente".
             -  La  legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' la legge quadro
          sulle aree protette.