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LEGGE 29 gennaio 1994, n. 94

Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ.

note: Entrata in vigore della legge: 24/2/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2007)
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Testo in vigore dal:  23-2-1994 al: 29-2-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'assegno vitalizio, di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è reversibile ai familiari superstiti, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di reversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione o successivamente, anche dopo il rientro in patria e prima della data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1980, n. 791.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 della legge 791/1980 (Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ) è il seguente:
"Art. 1. - Ai cittadini italiani che, per ragioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., è assicurato il diritto al collocamento al lavoro ed al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi di guerra e, se hanno compiuto gli anni 50, se donne, o gli anni 55, se uomini, verrà concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale.
La concessione del vitalizio, di cui al precedente comma, è estesa anche ai cittadini italiani ristretti, per le medesime ragioni di cui al primo comma, nella Risiera di S. Sabba di Trieste".