stai visualizzando l'atto

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 ottobre 1993, n. 586

Regolamento per l'iscrizione nel registro generale dei testamenti degli atti di ultima volontà redatti dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1988.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-2-1994
nascondi
vigente al 19/04/2024
Testo in vigore dal:  15-2-1994

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 25 maggio 1981, n. 307, con la quale è stata ratificata ed è stata data esecuzione alla convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972;
Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 307/1981, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956;
Vista la legge 16 ottobre 1991, n. 321, in particolare l'art. 21, comma 5, il quale ha sostituito l'art. 19, comma 3, della citata legge n. 307/1981 prevedendo che, mediante decreto del Ministro di grazia e giustizia siano stabiliti le modalità ed i tempi con i quali dovranno iscriversi nel registro generale dei testamenti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'art. 4 della legge n. 307/1981, ricevuti o depositati dal 1 gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile;
Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 30 giugno 1988, con il quale è stata fissata al 1 gennaio 1989 la decorrenza dell'obbligo di iscrizione nel registro generale dei testamenti degli atti contemplati dalla citata legge n. 307/1981 e dal relativo regolamento di esecuzione;
Ritenuto quindi necessario disciplinare le modalità ed i tempi di iscrizione nel registro generale dei testamenti degli atti ricevuti o depositati dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1988;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, avvenuta con nota prot. 303/3161 in data 12 ottobre 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I notai i quali dal 1 gennaio 1980 al 31 dicembre 1988 abbiano rogato o ricevuto in deposito uno degli atti indicati nei numeri 1), 2), 4) e 6) dell'art. 4 della legge 25 maggio 1981, n. 307, per i quali non siano stati disposti il passaggio al fascicolo degli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile, devono, entro il 30 giugno 1994, chiederne l'iscrizione nel registro generale dei testamenti trasmettendo all'archivio notarile competente una scheda conforme al modello approvato con decreto ministeriale 5 maggio 1988, contenente i dati di cui all'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956. Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le funzioni notarili. Per gli atti depositati nell'archivio notarile ai sensi dell'art. 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'iscrizione nel registro generale dei testamenti è chiesta dal conservatore, ai sensi del successivo art. 2.
2. L'obbligo di cui al precedente comma 1 incombe anche alle autorità consolari le quali devono trasmettere la scheda con la procedura di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 956/1984.
3. L'archivio notarile che riceve la scheda di cui ai precedenti comma 1 e 2 ne effettua il riscontro con i dati contenuti nell'indice di cui all'art. 154 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, ed all'art. 27 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la trasmette al registro generale dei testamenti entro quarantacinque giorni dalla ricezione.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ni sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 25 maggio 1981, n. 307, concernente "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, firmata a Basilea il 16 maggio 1972" ha istituito presso il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio centrale degli archivi notarili, il registro generale dei testamenti, nel quale vengono iscritti gli atti elencati nell'art. 4 della legge (riportato nelle note all'art. 1).
- Il D.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956, ha approvato il "Regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante norme sul registro generale dei testamenti".
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 5, della legge 16 ottobre 1991, n. 321 (Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia): "5. Il terzo comma dell'art. 19 della legge 25 maggio 1981, n. 307, è sostituito dal seguente: Nel registro generale dei testamenti sono altresì iscritti gli atti indicati nei numeri 1), 2), 3), 4) e 6) dell'art. 4 della presente legge, ricevuti o depositati dal 1 gennaio 1980 alla data di entrata in funzione del sistema di iscrizione per i quali non siano stati disposti il passaggio agli atti tra vivi ovvero la pubblicazione di cui agli articoli 620 e 621 del codice civile. I suddetti atti verranno iscritti con le modalità ed i tempi da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia e comunque non oltre il 31 dicembre 1995. Per tali atti non è dovuta la tassa di iscrizione; le schede, comprese quelle sostitutive, da chiunque redatte, sono esenti dall'imposta di bollo".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro di grazia e giustizia 27 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 30 giugno 1988:
"Art. 1. - Gli obblighi di iscrizione nel registro generale dei testamenti, contemplati nella legge 25 maggio 1981, n. 307 e nel relativo regolamento, hanno effetto per gli atti ricevuti a decorrere dal 1 gennaio 1989".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 25 maggio 1981, n. 307:
"Art. 4. - Nel registro generale dei testamenti devono essere iscritti i seguenti atti:
1) testamenti pubblici;
2) testamenti segreti;
3) testamenti speciali;
4) testamenti olografi depositati formalmente presso un notaio;
5) verbale di pubblicazione dei testamenti olografi non contemplati nel numero precedente;
6) ritiro dei testamenti segreti ed olografi depositati formalmente presso un notaio; revocazione nonché revocazione della revocazione delle disposizioni a causa di morte, sempre che siano fatte con un nuovo testamento, che secondo i numeri precedenti debba essere iscritto, o con atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, ai sensi degli articoli 680 e 681 del codice civile".
- Si riporta il testo degli articoli 620 e 621 del codice civile:
"Art. 620 (Pubblicazione del testamento olografo). - Chiunque è in possesso di un testamento olografo deve presentarlo a un notaio per la pubblicazione, appena ha notizia della morte del testatore.
Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per la presentazione.
Il notaio procede alla pubblicazione del testamento in presenza di due testimoni, redigendo nella forma degli atti pubblici un verbale nel quale descrive lo stato del testamento, ne riproduce il contenuto e fa menzione della sua apertura, se è stato presentato chiuso con sigillo. Il verbale è sottoscritto dalla persona che presenta il testamento, dai testimoni e dal notaio. Ad esso sono uniti la carta in cui è scritto il testamento, vidimata in ciascun mezzo foglio dal notaio e dai testimoni, e l'estratto dell'atto di morte del testatore o copia del provvedimento che ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente o della sentenza che dichiara la morte presunta.
Nel caso in cui il testamento è stato depositato dal testatore presso un notaio, la pubblicazione è eseguita dal notaio depositario.
Avvenuta la pubbblicazione, il testamento olografo ha esecuzione.
Per giustificati motivi, su istanza di chiunque vi ha interesse, il pretore può disporre che periodi o frasi di carattere non patrimoniale siano cancellati dal testamento e omessi nelle copie che fossero richieste, salvo che l'autorità giudiziaria ordini il rilascio di copia integrale".
"Art. 621 (Pubblicazione del testamento segreto). - Il testamento segreto deve essere aperto e pubblicato dal notaio appena gli perviene la notizia della morte del testatore. Chiunque crede di avervi interesse può chiedere, con ricorso al pretore del mandamento in cui si è aperta la successione, che sia fissato un termine per l'apertura e la pubblicazione.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 620".
- Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 maggio 1988 (Approvazione del modulo informativo per l'iscrizione degli atti di ultima volontà nel registro generale dei testamenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 del 10 maggio 1988, ha approvato il modello della scheda per l'iscrizione degli atti, contemplati dagli articoli 4 e 13 della legge n. 307/1981 e dagli articoli 3, 4 e 9 del relativo regolamento, nel registro generale dei testamenti ed ha stabilito le modalità di compilazione.
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 5 del D.P.R. 18 dicembre 1984, n. 956 (Regolamento di esecuzione della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante norme sul registro generale dei testamenti):
"Art. 2. - La scheda che i notai e gli esercenti temporanei le
funzioni notarili devono trasmettere all'archivio notarile ai sensi dell'art. 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, deve essere redatta su modello a stampa conforme a quello approvato con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
La scheda dovrà contenere le seguenti indicazioni:
1) Forma dell'atto:
a) testamento pubblico;
b) deposito di testamento segreto;
c) testamento speciale;
d) deposito di testamento olografo;
e) passaggio del testamento pubblico dal fascicolo degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi;
f) pubblicazione di testamento segreto;
g) pubblicazione di testamento olografo;
h) ritiro di testamento segreto;
i) ritiro di testamento olografo;
l) revocazione di disposizioni testamentarie;
m) revocazione di revocazione di disposizioni testamentarie;
n) deposito di atto notarile rogato in Paese estero, contenente uno degli atti indicati nelle precedenti lettere da a) ad m).
2) Data:
a) del testamento pubblico;
b) del verbale di deposito del testamento segreto;
c) del testamento speciale;
d) del verbale di deposito del testamento olografo;
e) del verbale di passaggio del testamento pubblico dal fascicolo degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi;
f) del verbale di pubblicazione del testamento segreto;
g) del verbale di pubblicazione del testamento olografo;
h) del verbale di ritiro del testamento segreto;
i) del verbale di ritiro dal testamento olografo;
l) dell'atto di revocazione delle disposizioni testamentarie;
m) dell'atto di revocazione della revocazione delle disposizioni testamentarie;
n) del verbale di deposito dell'atto notarile rogato in Paese estero.
Nei casi di cui alle lettere d) e g) deve essere indicata, ove risulti, anche la data di redazione del testamento olografo. Nel caso di cui alla lettera e) deve essere indicata anche la data ed il numero di repertorio del testamento pubblico. Nel caso di cui alla lettera f) deve essere indicata anche la data ed il numero di repertorio del verbale di deposito del testamento segreto.
Nei casi di cui alle lettere h) ed i) deve essere indicata anche la data ed il numero di repertorio del verbale di deposito del testamento segreto o olografo. Nel caso di cui alla lettera l) deve essere indicata, ove risulti, la forma, la data, il numero di repertorio ed il pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto di ultima volontà revocato. Nel caso di cui alla lettera m) deve essere indicata la data, il numero di repertorio ed il pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto di revocazione. Nel caso di cui alla lettera n) devono essere indicati anche il cognome e nome del notaio estero, la sua residenza, nonché la forma e la data dell'atto redatto all'estero.
3) Numero di repertorio.
4) Cognome, nome, qualifica e sede del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto ovvero che ne è depositario.
5) Cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza del testatore;
6) Eventuale richiesta del testatore che l'atto di ultima volontà venga iscritto anche in altri registri di Stati aderenti alla convenzione firmata a Basilea il 16 maggio 1972.
La scheda, in triplice esemplare, datata e sottoscritta dal pubblico ufficiale che ha l'obbligo della trasmissione, deve essere spedita in busta chiusa raccomandata ovvero consegnata all'archivio notarile distrettuale competente, entro il decimo giorno successivo a quello in cui l'atto soggetto ad iscrizione è stato rogato ovvero ricevuto in deposito.
L'archivio notarile restituisce per ricevuta uno dei tre esemplari".
"Art. 5. - L'autorità consolare che riceve uno degli atti di cui agli articoli 17 e 18 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, deve trasmettere, entro dieci giorni, la scheda di cui al precedente art. 2 direttamente all'archivio notarile competente ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 25 maggio 1981, n. 307. In essa sono indicati, in luogo dei dati di cui al precedente art. 2, n. 4, la qualità del pubblico ufficiale, la denominazione e la sede dell'autorità consolare".
- Il testo dell'art. 107 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dall'art. 25 del regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, è il seguente:
"Art. 107. - La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6, 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'art. 39, la consegna si fa nella sede dell'ufficio del notaro dal pretore che procede alla rimozione dei sigilli, o dal vice pretore da lui delegato, al conservatore dell'archivio. Nel caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore.
Il conservatore compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal pretore, dal notaro o dal suo procuratore. Il processo verbale è compilato in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.
Le spese occorrenti per la apposizione e rimozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.
L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro".
- Si riporta il testo dell'art. 154 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 (Regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89):
"Art 154. - L'indice generale dei notari, di cui all'art. 114 della legge, deve essere tenuto al corrente con le indicazioni riguardanti ciascun notaro, appena eseguito il deposito degli atti in archivio.
L'indice generale delle parti è formato a schedario con lo spoglio degli atti, da farsi entro congruo termine dopo avvenuto il deposito degli atti stessi.
Oltre a tali indici, l'archivio deve avere anche un in- dice di tutti gli atti di ultima volontà ricevuti dai notari: esso è compilato con lo spoglio delle copie repertoriali, che si trasmettono mensilmente dai notari.
Nel medesimo deve prendersi anche nota della pubblicazione di detti atti, quando se ne abbia notizia. Tale indice va custodito nello stesso modo prescritto per i testamenti dall'art. 153 del presente regolamento".
- Si riporta il testo dell'art. 27 del R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737 (Norme complementari per l'attuazione del nuovo ordinamento degli archivi notarili) convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562:
"Art. 27. - L'indice degli atti di ultima volontà, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 154 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sarà formato a schedario, col sistema della scheda multipla, a decorrere dagli atti ricevuti dal 1 gennaio 1925".