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LEGGE 21 gennaio 1994, n. 53

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

note: Entrata in vigore della legge: 01/07/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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vigente al 08/09/2024
Testo in vigore dal: 19-8-2014
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle  liti
a norma dell'articolo 83 del  codice  di  procedura  civile  e  della
autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo e'  iscritto  a
norma  dell'articolo  7  della  presente  legge,  puo'  eseguire   la
notificazione  di  atti   in   materia   civile,   amministrativa   e
stragiudiziale a mezzo del servizio  postale,  secondo  le  modalita'
previste dalla legge 20 novembre 1982,  n.  890,  ((...))  salvo  che
l'autorita'  giudiziaria  disponga  che  la  notifica  sia   eseguita
personalmente. ((Quando ricorrono  i  requisiti  di  cui  al  periodo
precedente,  fatta  eccezione  per  l'autorizzazione  del   consiglio
dell'ordine,  la  notificazione  degli  atti   in   materia   civile,
amministrativa e stragiudiziale puo' essere eseguita a mezzo di posta
elettronica certificata.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 25, comma 5)
che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano decorsi
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".