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MINISTERO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1993, n. 573

Regolamento recante norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attività delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-01-1994
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Testo in vigore dal:  20-1-1994

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO

DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento CEE n. 2568/91 della commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti;
Ritenuto che occorre dettare norme di attuazione della disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini, ai sensi dell'art. 34 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 169;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'Adunanza generale del 24 giugno 1993;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio, ai sensi del citato art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 60361 dell'11 settembre 1993,
ADOTTA
il seguente regolamento:

REGOLAMENTO

concernente norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, per la disciplina del riconoscimento delle denominazioni di origine, dell'albo degli oliveti, della denuncia di produzione delle olive e dell'attività delle commissioni di degustazione degli oli a denominazione di origine controllata.

Art. 1

Nomi geografici delle denominazioni
di origine controllata degli oli
1. I nomi geografici utilizzabili per designare le denominazioni di origine controllate degli oli vergini ed extravergini devono corrispondere a zone di coltivazione dell'olivo di interesse plurimo, essere individuabili su cartografia 1:25.000 e far riferimento ad un territorio omogeneo per condizioni naturali, ecopedologiche e di coltura dell'olivo. Possono essere compresi, oltre il territorio di stretta pertinenza geografica indicato con la denominazione di origine, anche territori adiacenti o vicini che abbiano analoghe condizioni ambientali ed in cui siano praticate le medesime tecniche colturali, purché gli oli prodotti abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.
2. Nell'ambito della zona di produzione possono essere individuate aree più ristrette, denominate sottozone, aventi specifiche caratteristiche ambientali tradizionalmente note e che possono essere localizzate con specifico nome geografico o storico geografico in aggiunta a quello riferito alla denominazione. L'uso del nome di una sottozona deve essere specificamente previsto nel disciplinare di produzione e deve essere indicato unitamente alla denominazione di origine. Il disciplinare di produzione può eventualmente prevedere l'uso, in abbinamento al nome geografico della denominazione, di una menzione geografica di uso tradizionale, purché tale menzione sia tale da rafforzare l'identità dell'olio e non indica il consumatore in errore circa l'origine o la qualità dell'olio. I caratteri con cui vengono indicate le sottozone o le menzioni geografiche aggiuntive devono essere di dimensioni inferiori a quelli utilizzati per designare la denominazione di origine. I nomi delle sottozone e le menzioni aggiuntive non devono ripetere i nomi delle denominazioni di origine principali né creare confusione con esse o con altro nome geografico già attribuito ad altro olio a denominazione di origine controllata.
3. Le menzioni geografiche aggiuntive possono essere utilizzate alle seguenti condizioni:
a) che vengano indicate all'atto della denuncia degli oliveti;
b) che siano oggetto di specifiche denunce annuali delle olive, le quali ultime devono essere prese in carico separatamente negli appositi registri di magazzino ai fini della oleificazione;
c) che l'olio così designato sia interamente prodotto con le olive derivate dalla località geografica designata, senza possibilità di assemblaggio con oli appartenenti alla medesima denominazione;
d) che rispondano alle altre condizioni stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di presentazione e di designazione.
4. Ove si verifichino casi di omonimia tra nomi geografici di due o più denominazioni, il Comitato nazionale di cui all'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, d'ora in avanti denominato "Comitato nazionale", propone al Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali l'opzione per nomi geografici aventi rilevanza economica prevalente per tradizione oppure prevede altri nomi o menzioni aggiuntive atte ad una migliore definizione della località.
5. Non è consentito l'impiego del nome geografico utilizzato per designare l'origine di un olio quando tale nome non sia espressamente previsto nei disciplinari di produzione.
6. Non è consentito, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, l'uso di marchi o di ragioni sociali che contengano un nome geografico già riservato a una D.O.C., o che abbiano nomi o logotipi la cui assonanza o la cui immagine imitino un nome geografico o siano suscettibili di creare confusione nel consumatore circa l'origine o la qualità merceologica dell'olio, nonché l'utilizzo di dizioni simili o associate con l'indicazione "denominazione di origine controllata" anche espresse in forma abbreviata o in sigla. Per i marchi, i nomi e le ragioni sociali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che contengano nomi geografici, possono, su istanza degli interessati e sentito il Comitato nazionale, essere stabilite misure idonee al fine di evitare confusione con la denominazione di origine controllata, quali la minimizzazione dei caratteri o la modifica della ragione sociale ovvero l'uso di codici.
7. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, l'uso di toponomi e di nomi relativi ad aziende agrarie comunque denominate è sempre consentito purché l'olio così designato provenga esclusivamente dalle località di riferimento e sia stato oggetto di specifica denuncia delle olive e di registrazione secondo le modalità previste nel presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 169, reca: "Disciplina per il riconoscimento delle denominazioni di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini".
- Il regolamento CEE n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 248 del 5 settembre 1991 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 21 ottobre 1993, 2a serie speciale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- L'art. 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, istituisce il Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini; prevede che con decreto del Presidente della Repubblica ne siano stabilite le norme di organizzazione e funzionamento; ne fissa la composizione e stabilisce che con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne siano nominati i componenti.
- Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione delle direttive CEE 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari".
- L'art. 7, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, non estende il divieto all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere, come nomi di fattorie, di tenute, di comuni o frazioni per i prodotti che recano la denominazione di origine controllata, purché le stesse specificazioni siano riportate graficamente in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui vengono trascritte le denominazioni riconosciute.